CIRCOLARE N. 3-2017 - Le modalità di utilizzo del modello F24
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CIRCOLARE N. 3-2017 – Le modalità di utilizzo del modello F24

Le modalità di utilizzo del modello F24 dopo le modifiche del DL 193/2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha stabilito, a decorrere dall’2.12.2016, che in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazionie a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a Euro 1.000) i soggetti “privati” possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita Iva, i quali continuano ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking).  Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite il modello F24: i) per i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, questi devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indifferentemente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi (soggetti privati); ii) per i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, per tutti i contribuenti (titolari di partita Iva e non), unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

Circolare nr. 3-2017