27 Mar CIRCOLARE N.11-2017- Lavoro accessorio e lavoro intermittente
Lavoro accessorio e lavoro intermittente
Il lavoro accessorio ha fatto il suo ingresso in azienda e i datori di lavoro ne hanno usufruito alla stregua di altri istituti previsti nel nostro ordinamento giuridico ed ha aiutato, a gestire rapporti saltuari in modo lecito, senza dare spazio a situazioni di irregolarità (cosiddetto “nero”). Ora, dopo l’eliminazione del lavoro accessorio – voucher ci si pone il problema di come affrontare le esigenze saltuarie e non ricorrenti. Intervenendo al “question time” alla Camera nei giorni scorsi il ministro del Lavoro ha affermato che è intenzione del Governo individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione del lavoro accessorio e occasionale, che potranno portare a soluzioni differenziate per famiglie e imprese, in ragione della loro evidente diversa natura. Per ora, in attesa dell’introduzione di una nuova tipologia contrattuale, in ambito esclusivamente aziendale, è ipotizzabile che il naturale sostituto possa essere il lavoro a chiamata (o intermittente), il quale, anche se in forma particolare, costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Il suo utilizzo in via generale è limitato all’utilizzo di determinati lavoratori in funzione della loro età (meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni). Il datore di lavoro inoltre se ne può avvalere se il Ccnl di riferimento lo ha regolamentato o laddove l’attività da svolgere sia contenuta in una tabella allegata a una norma che risale al 1923.