14 Giu CIRCOLARE N 19-2017 – Rivalutazione terreni e partecipazioni
Rivalutazione terreni e partecipazioni, posseduti al 1 gennaio 2017, entro il 30 giugno 2017
Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che la legge di stabilità 2017, in vigore dall’1.1.2017, prevede, tra le principali misure di carattere fiscale, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2017, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il termine del 30.6.2017, occorrerà che: i) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; ii) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili). Ricordiamo, infine, che, secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e C.M. 4.8.2004 n. 35, il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (o dei terreni) è un’opzione definitiva del contribuente che l’ha posta in essere. Conseguentemente, ad avviso dell’agenzia, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.