12 Feb CIRCOLARE N. 05-2018- Adempimenti Iva anno 2018: nuovo calendario scadenze per il 2018
Adempimenti Iva anno 2018: nuovo calendario scadenze per il 2018
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con le modifiche della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e del provv. 5 febbraio 2018, la comunicazione dei dati delle fatture ha subito modifiche nei termini e nella periodicità di trasmissione e una significativa riduzione dei dati oggetto di invio all’Agenzia delle Entrate. Oltre alla trasmissione dei dati delle fatture, il calendario “basilare” degli adempimenti IVA si compone, però, anche delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della relativa comunicazione, nonché della dichiarazione annuale con i relativi effetti sulle compensazioni e sul versamento del saldo IVA. Diventa, quindi, essenziale un riepilogo cronologico dei termini previsti per il 2018, con riferimento sia all’anno d’imposta 2017 che all’anno d’imposta 2018. In particolare, i principali adempimenti IVA per l’anno 2018 sono i seguenti: i) il 28.2.2018 è il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni per il quarto trimestre 2017; ii) il 16.3.2018 scade il termine per il versamento del saldo IVA anno 2017, senza maggiorazioni; iii) il 6.4.2018 è il termine per la comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 (termine prorogato con provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190); iv) il 30.4.2018 è il termine entro il quale presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017, ricordando che è possibile compensare “orizzontalmente” l’eventuale credito d’imposta già dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione; v) il 31.5.2018 è il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni e delle comunicazione dei dati delle fatture per il primo trimestre (per chi invia i dati su base trimestrale); vi) il 1.10.2018 (il 30.9.2018 è domenica) scade il termine per l’invio dei dati delle fatture per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre 2018, per chi invia i dati su base trimestrale), in base alla proroga di cui all’art. 1 co. 932 della L. 205/2017; detto termine si intende esteso anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni per il secondo trimestre 2018 per effetto del rinvio dei termini dell’art. 21-bis a quelli dell’art 21 del DL 78/2010.