17 Set CIRCOLARE N. 13- Il punto sulla nomina dell’organo di controllo nelle SRL
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario. In particolare: i) la prima, apportata dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore; ii) la seconda, apportata dal DL 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal DLgs. 14/2019. Per effetto dell’entrata in vigore di quest’ultima norma, ossia dal 18.6.2019, è tenuta alla nomina dell’organo di controllo o del revisore la SRL: i) tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ii) che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; iii) che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti ( totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità. Nel prosieguo della presente informativa verrà esaminata la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl ed in particolare verranno analizzati: i) i nuovi limiti previsti; ii) i casi dei controllori già nominati; iii) l’eventuale necessità di adeguamenti statutari.