06 Ott circolare n. 41 Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 3 del decreto “Agosto” riconosce ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione di quello agricolo), anche non imprenditori, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico: i) per una durata massima di 4 mesi; ii) fruibile entro il 31.12.2020; iii) a condizione che i medesimi non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104/2020. I datori di lavoro devono inoltre aver già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DL 18/2020. La norma prevede poi l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto detti periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020. L’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. Con la circolare 18.9.2020 n. 105, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in commento, affermando che: i) l’importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti; ii) l’esonero è alternativo al trattamento di integrazione salariale ex art. 1 del DL 104/2020. Le istruzioni operative saranno fornite dall’Istituto previdenziale con un successivo messaggio.