21 Mag circolare n. 21 Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 28.4.2021 n. 72, l’INPS ha illustrato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 regolati dall’art. 8 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”). Con riferimento alla CIGO, le 13 settimane del DL “Sostegni”, previste dall’1.4.2021 fino al 30.6.2021, si aggiungono alle precedenti 12 previste dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), collocate nel primo trimestre dell’anno in corso. Conseguentemente, i datori di lavoro interessati hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti di CIGO dall’1.1.2021 al 30.6.2021. La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra l’1.4.2021 e il 31.12.2021. Infine, l’INPS ricorda altresì che l’art. 8 co. 8 del DL 41/2021 riconosce ai datori di lavoro agricoli la possibilità presentare domanda di CISOA con causale COVID-19 ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1.4.2021 e il 31.12.2021. Tra i vari aspetti, l’Istituto previdenziale chiarisce che i predetti trattamenti sono fruibili da lunedì 29.3.2021, in quanto le settimane del DL “Sostegni” comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato l’1.4.2021, cadente di giovedì. A tal fine, l’INPS rende noto che i datori di lavoro che hanno inviato richiesta per periodi decorrenti dal 1.4.2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, con la medesima causale e per il periodo dal 29.3.2021 al 31.3.2021. La domanda integrativa deve essere inoltrata entro il 31.5.2021 e deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.