17 Mar circolare n. 14 Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nel corso di Telefisco 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020). In particolare, avuto riguardo alla misura della deduzione, è stato precisato che, nel caso in cui l’impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi (trattandosi di una facoltà, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 607), per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile tramite variazione in diminuzione, occorre fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti. Dai chiarimenti dell’Amministrazione consegue che, per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile, non ci si può rapportare alla misura massima di ammortamento consentita fiscalmente. Sempre nel corso di Telefisco 2022, è stato precisato che, alla luce delle caratteristiche dei super/iper-ammortamenti (che si concretizzano in una deduzione che opera in via extracontabile, che non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale) e, posto che la disciplina della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del regime derogatorio, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.