07 Giu circolare n. 23 Forfetari start up e imposta sostitutiva al 5%: ultimi chiarimenti
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 197, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’aliquota d’imposta sostitutiva pari al 5% nell’ambito del regime forfetario (art. 1 co. 65 della L. 190/2014), assumono rilevanza anche le attività svolte all’estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Atteso che la misura è destinata ad incentivare la nascita di nuove iniziative economiche, non può essere assimilata ad una “nuova iniziativa” l’attività di lavoro autonomo che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero. Resta comunque possibile l’adesione al regime agevolato con applicazione dell’aliquota “ordinaria” del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge.