circolare n. 33: Indicazione del CCNL per i bonus edilizi: ultimi chiarimenti delle entrate - Studio Mocarelli
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circolare n. 33: Indicazione del CCNL per i bonus edilizi: ultimi chiarimenti delle entrate

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 e la n.23 del 23.06.2022 hanno fornito chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. Con riguardo all’obbligo previsto dal co. 43-bis dell’art. 1 della L.234/2021 di indicare il CCNL applicato dal datore di lavoro per i lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, vogliamo ricordarvi che: i) in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell’impresa che attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce); ii) con riguardo al bonus mobili l’indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; iii) rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili; iv) l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. L’obbligo di indicare il CCNL, invece, non sussiste se non vengono impiegati lavoratori dipendenti e quindi nemmeno nel caso: i) dell’imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari; ii) di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

CIRCOLARE N. 33