Le novità del Codice della crisi d’impresa
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composizione negoziata crisi impresa | gestione crisi d'impresa

circolare n. 38: Le principali novità del Codice della crisi d’impresa per l’accesso ai quadri di ristrutturazione

L’art. 42 del DL 30.4.2022 n. 36, in vigore dal 1° maggio 2022, ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

    • rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
    • abrogando il comma 1 bis del medesimo articolo, recante il rinvio dell’entrata in vigore della disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31.12.2023, in vista del definitivo superamento delle stesse.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019.

 

Modifiche alle definizioni del Codice della crisi

Lo schema di decreto correttivo modifica le nozioni di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 14/2019.

riscritta la definizione di crisi con una formulazione che tiene conto anche del nuovo art. 3 del DLgs. 14/2019 sugli assetti organizzativi.

 

Che cos’è la crisi?

La crisi è definitiva come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

 

Grandi imprese e Gruppo di imprese

Tra le modifiche, è abrogata l’originaria lett. g) dell’art. 2 del DLgs. 14/2019, che forniva la nozione di “grandi imprese” ed è indicata alla lett. h) una nuova nozione di “gruppo di imprese”.

In particolare, il gruppo di imprese è identificato come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545- septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”.

 

Quadri di ristrutturazione preventiva

Tra l’elenco di definizioni è introdotta la nuova lettera m-bis, che definisce i “quadri di ristrutturazione preventiva” come “le misure e le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale; tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata”.

La nuova definizione ricomprende tutti gli strumenti di regolazione della crisi, unificandoli. La circostanza che sia esclusa la composizione negoziata rispetto ai quadri di ristrutturazione è coerente con la natura e la funzione della composizione, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, di tipo stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività anche facendo ricorso ad uno dei quadri di ristrutturazione del Codice.

 

Adeguatezza degli assetti, allerta e composizione negoziata: il rinvio

Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel DLgs. 14/2019 alle “procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza” vengono sostituiti dall’equivalente formula “quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure di insolvenza”.

Lo schema di decreto correttivo:

      1. recepisce all’interno del Codice della crisi la disciplina della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato e la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati;
      2. introduce all’interno del Codice una specifica disciplina sull’adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e sui relativi segnali di allerta;
      3. conseguentemente riscrive le procedure di allerta, come in origine concepite, ed elimina la composizione assistita della crisi e la figura degli OCRI.
    1.  

Per la disamina di tali novità si rinvia al precedente contributo “Le principali novità dello schema di decreto correttivo del Codice della crisi in materia di composizione negoziata”, Daily news n. 80 del 06.05.2022.

 

Prededucibilità dei crediti

L’art. 6 del DLgs. 14/2019 sui crediti prededucibili è riscritto in ragione:

    • dell’abrogazione degli OCRI e della composizione assistita della crisi;
    • dell’introduzione del nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall’art. 64-bis del DLgs. 14/2019.

Oltre ai crediti espressamente qualificati prededucibili dalla legge, rientrano in tale categoria i crediti:

      1. relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC);
      2. professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
      3. professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 14/2019;
      4. legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Resta confermato, inoltre, che la prededucibilità permane nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

 

Trattazione unitaria delle domande

Il novellato art. 7 del DLgs. 14/2019 contiene i principi generali sulla trattazione unitaria dei procedimenti per l’accesso ai quadri di ristrutturazione e alle procedure di insolvenza.

Le domande sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente.

Nell’ipotesi in cui siano presentate più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

    • la domanda non sia manifestamente inammissibile;
    • il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
    • nella proposta siano indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Nota Bene: La domanda che presenta priorità deve indicare, in maniera espressa, le ragioni di convenienza per i creditori della soluzione prospettata e, nel caso di concordato in continuità aziendale, i motivi di assenza di pregiudizio per i medesimi.

Infine, in tutti i casi in cui la domanda per regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione non sia accolta e venga accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede su istanza dei legittimati all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice.

 

Durata delle misure protettive

L’art. 8 del DLgs. 14/2019 indica la durata massima delle misure in linea con quanto richiesto dalla direttiva UE 1023/2019. La norma, come riformulata, stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi rinnovi o proroghe.

 

 

Novità codice della crisi d’impresa: quadri di ristrutturazione preventiva

L’art. 40 del DLgs. 14/2019, sotto la rubrica, “Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale”, è riscritto integralmente al fine di armonizzare la disciplina con quanto previsto dalla direttiva UE 1023/2019.

È previsto, in particolare, che il procedimento per l’accesso ai quadri di ristrutturazione e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale (co. 1).

Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura (co. 2).

La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese: l’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e se la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è poi trasmessa al pubblico ministero (co. 3).

“Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale” (co. 4).

La nomina del commissario giudiziale verrà quindi valutata caso per caso, come richiesto dall’art. 5 par. 2 della direttiva UE 1023/2019, mentre resterà obbligatoria in presenza di istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente (co. 5). Se la domanda è proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’INI-PEC delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (co. 6).

Quando la notificazione a mezzo PEC non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, con inserimento nell’area web ex art. 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento (co. 7).

Quando la notificazione non risulta possibile o non abbia avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107 co. 1 del DPR 1229/59, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.

Se la notificazione non può essere compiuta con tali modalità, invece, viene eseguita con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito viene data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento (co. 8).

Nota Bene: il novellato art. 40 contiene anche nuove disposizioni ai commi 9 e 10, che regolano il rapporto tra le domande di accesso ai diversi strumenti e procedure pendenti nei confronti del debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell’ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa.

In particolare, il comma 9 stabilisce che, nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione. Se la domanda di apertura della liquidazione è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento pendente.

Il comma 10 prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza e non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del primo procedimento.

Rinuncia alla domanda

L’art. 43 del DLgs. 14/2019, sulla rinuncia alla domanda, come novellato, al nuovo comma 1 dispone che: in caso di rinuncia alla domanda di cui all’art. 40 il procedimento si estingue, “fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero”.

La rinuncia determina l’estinzione del procedimento, ma è salvaguardata l’eventuale volontà di prosecuzione degli intervenuti o del pubblico ministero, al quale, tuttavia, è consentito di rinunciare spontaneamente alla domanda.

Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso

L’art. 44 del DLgs. 14/2019 è riscritto dallo schema di decreto correttivo e sotto la nuova rubrica “Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva” dispone che, quando il debitore presenta la domanda di cui all’art. 40 del DLgs. 14/2019 con la documentazione prevista dall’art. 39 co. 3 del DLgs. 14/2019, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

      1. fissa un termine – anche senza preventiva richiesta – compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
      2. nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda o su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
      3. dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato nella precedente lett. a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
      4. “ordina al debitore il versamento”, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del co. 1 lett. a) (co. 1).
       

Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del co. 1 lett. a), quando accerta una delle situazioni di cui al co. 1 lett. b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al co. 1 lett. c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell’obbligo di cui al co. 1 lett. d) (co. 2).

 

Apertura del concordato preventivo

A norma del novellato art. 47 del DLgs. 14/2019, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

      1. in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;
      2. in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (co. 1).
       

Il novellato co. 1 chiarisce l’ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, introducendo limiti più stringenti rispetto al concordato in continuità aziendale.

Per il caso in cui la proposta sia ritenuta ammissibile, compiute le verifiche di cui sopra, il tribunale, con decreto:

      1. nomina il giudice delegato;
      2. nomina o conferma il commissario giudiziale;
      3. stabilisce, in relazione al numero dei creditori, all’entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori
      4. fissa il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 % delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 % di tali spese, che sia determinata dal tribunale (co. 2).
       

Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 del DLgs. 14/2019 (co. 3).

Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui sopra, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.

Può concedere, tuttavia, al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati (co. 4). Il decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 737 e 738 cpc (co. 5).

La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, se sussistono mutamenti delle circostanze.

Omologazione

L’art. 48 del DLgs. 14/2019 è integrato e modificato per semplificare le procedure di verifica giudiziale che conducono all’omologazione.

La norma stabilisce che il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale. Se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso (co. 1).

Le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a 2 giorni prima dell’udienza (co. 2).

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 112 co. 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato (co. 3).

Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione “con memoria” depositata entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

La sentenza che omologa il concordato, “il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese ex art. 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133 co. 1 cpc. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (co. 5).

Se il tribunale non omologa il concordato, gli accordi di ristrutturazione o “il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.


Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

L’art. 53 del DLgs. 14/2019 è integrato con il nuovo co. 5-bis, a norma del quale in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno.

 

Misure cautelari e protettive

Lo schema di decreto correttivo sostituisce gli artt. 54 e 55 del DLgs. 14/2019 sulle misure cautelari e protettive e sul relativo procedimento.

Il nuovo art. 54 del DLgs. 14/2019 dispone che, nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione “e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione “dei quadri di ristrutturazione preventiva” e di apertura delle procedure di insolvenza.

Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza, tenuto conto di quelle eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’art. 19. (co. 1).

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda dalla data della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio “o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”.

Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano “e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell’intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall’istanza” (co. 2).

Le misure protettive di cui al comma 2, “primo e secondo periodo”, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all’art. 39 co. 1 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente. Quest’ultima deve attestare che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

“Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18” (co. 4).

Le misure protettive conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019, propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell’art. 44 del DLgs. 14/2019 (co. 5) .

Si registra, infine, l’esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dal novero delle misure protettive che possono essere richieste dal debitore.

Se il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione del quadro di ristrutturazione o della procedura di liquidazione designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti (co. 1).

Il giudice, nei casi di cui all’art. 54 co. 1, 2, terzo periodo, e co. 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti è in grado di pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni.

In tal caso fissa l’udienza di comparizione, se non disposta ex art. 41 del DLgs. 14/2019, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti con decreto. La relativa ordinanza è reclamabile ex art. 669-terdecies cpc. “Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza” (co. 2).

Nel caso previsto dall’art. 54 co. 2, “primo e secondo periodo”, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

La durata delle misure “è fissata” al massimo in 4 mesi.

Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione: se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’art. 54 co. 2, “primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza” (co. 3).

In base al nuovo co. 4, il “tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate”.

 
 

Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative (co. 5).

I provvedimenti di cui all’art. 54 co. 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli artt. 47 co. 5, e 50 (co. 6).

Lo studio rimane a Vostra disposizione per chiarimenti sul nuovo codice della crisi d’impresa.