14 Dic circolare n. 47 Acconto IVA 2022 in scadenza il 27 dicembre 2022circolare
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il giorno 27 dicembre 2022, i soggetti passivi IVA devono procedere al pagamento di un acconto dell’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), salvo ricorrano specifiche ipotesi di esonero (es. acconto inferiore a 103,29 euro, soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 2022, ecc.). Esistono tre modalità alternative di determinazione dell’acconto IVA 2022, con facoltà di applicare il metodo più favorevole: i) metodo storico, che prevede il pagamento dell’88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021; ii) metodo previsionale, che comporta il versamento dell’88% dell’IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2022 o sul quarto trimestre 2022; iii) metodo analitico che si perfeziona con il pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2022. Il pagamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. L’acconto IVA è versato mediante il modello di pagamento unificato F24. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA, è punito con la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine. È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento dell’acconto dovuto, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali.