Prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023
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Prima parte novità Legge Bilancio 2023

Circolare n. 1 Prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: RIASSUNTO

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023  ha introdotto diverse novità fiscali.

Tra esse figurano la modifica del regime forfettario e l’introduzione della flat tax incrementale nonché l’introduzione di procedure di definizione dei contenziosi fiscali.

Inoltre, sono state apportate altre modifiche importanti, tra cui:

      1. L’ampliamento del limite dei ricavi per il regime di contabilità semplificata per le imprese che forniscono servizi e per tutte le altre imprese;
      2. La proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e la rivalutazione dei terreni agricoli;
      3. La riapertura dei termini per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni immobili ai soci e la trasformazione di società commerciali in società semplici;
      4. L’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con l’applicazione dell’imposizione sostitutiva dell’8%;
      5. La rimodulazione della disciplina del 110% con un periodo transitorio per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con CILA.

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: PREMESSA

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto incentivi, agevolazioni e regimi semplificati. 

Riguardo al “Regime Forfettario”, la soglia è stata aumentata da 65.000 a 85.000 euro e, in caso di superamento della somma di 100.000 euro, il regime non sarà applicabile l’anno successivo.

Il bonus per interventi sulle barriere architettoniche è prorogato fino al 31.12.2025 con aliquota del 75% per le imprese sostenute dal 01.01.2022.

Inoltre, viene introdotta una tassazione sostitutiva del 5% sulle mance del personale del settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande. La condizione è che  il reddito di lavoro dipendente non superi i 50.000 euro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per quanto riguarda i crediti R&S, viene rinviato il termine di riversamento delle somme indebitamente fruite dal 30.11 al 30.11.2023. Vengono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione sulla quantificazione delle attività di ricerca e sviluppo e confermato il credito maggiorato per la ricerca nel Mezzogiorno.

 

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO E AL SUPERBONUS

 

A partire dal 1 gennaio 2023, il limite di ricavi e compensi per accedere e rimanere nel regime forfetario viene aumentato da 65.000 a 85.000 euro.

Dal 2023 in poi, il limite verrà verificato considerando il nuovo valore e calcolando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa. Fanno eccezione gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, che continueranno a seguire il principio di competenza.

Se durante l’anno i ricavi e i compensi superano i 100.000 euro, l’esclusione automatica dal regime forfettario è prevista.

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 ha disposto che l’esclusione si applica solo per il periodo in cui i ricavi e i compensi superano il limite. Per l’IVA invece  l’imposta è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

Inoltre, sono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del superbonus del 110% (che verrà progressivamente ridotto al 65% nel 2025).

La riduzione dal 110% al 90% prevista per il 2023 non si applica agli interventi effettuati dai condomini se alla data del 25 novembre 2022 risulta effettuata la CILAS.

Inoltre, alle ONLUS, agli ODV ed alle APS iscritte negli appositi registri il superbonus spetta anche per gli interventi trainati di installazione di impianti solari fotovoltaici.

 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 E RINEGOZIAZIONE MUTUO

 

Sono previste alcune estensioni per le misure a favore dell’acquisto della prima casa da parte di soggetti di età inferiore ai 36 anni.

In particolare, l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui (noto come “Fondo Gasparini”) sarà possibile fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, il termine per presentare le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie sarà esteso, ovvero:

  • giovani coppie,
  • nuclei monogenitoriali con figli minori,
  • conduttori di alloggi IACP e
  • giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Viene inoltre estesa l’agevolazione per la prima casa prevista dal Decreto Legge n. 73/21 fino al 31 dicembre 2023. Vale quindi un’esenzione dalle imposte di atto e un credito d’imposta pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto.

Infine, il termine per la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile, al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, è riaperto fino al 31 dicembre 2023.

La possibilità di rinegoziare il mutuo è riservata ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non hanno avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Questa misura si applica ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 1° gennaio 2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro. Questi sono finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

In sostanza, il mutuatario ha il diritto di ottenere l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

 

RIDETERMINAZIONE COSTO TERRENI E ACQUISTO TERRENI AGRICOLI

 

Si propone la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.  

Ciò è valido anche per i terreni posseduti al di fuori del regime di impresa da: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

È prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva unica del 16% per il 2023, con pagamento in tre rate annuali uguali.

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni. Questi devono però dichiarare di voler conseguire l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per coltivatori diretti e IAP entro 24 mesi.

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 riguarda anche i trasferimenti di proprietà di qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti e IAP. Per loro vengono previste imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dall’imposta catastale.

Infine, viene innalzato il limite di spesa detraibile per le spese sostenute nell’anno 2023 da 5.000 a 8.000 euro, salvo poi tornare a 5.000 euro dal 2024.

Prima parte novità Legge Bilancio 2023 | Integrazioni e modifiche

 

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023:AFFRANCAMENTO REDDITI OICR E POLIZZE DI ASSICURAZIONE

È consentito agli OICR di pagare un’imposta sostitutiva del 14% per affrancare la differenza tra il valore delle quote o azioni alla fine del 2022 e il loro costo/valore di acquisto o sottoscrizione.

L’opzione per l’affrancamento deve essere comunicata all’intermediario entro il 30.06.2023, oppure indicata nel dichiarativo per il 2022 entro il termine di versamento del saldo.

Inoltre, è possibile affrancare i redditi provenienti dalle polizze di assicurazione vita del ramo I e V. Ciò si può fare con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati.

 

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: DETASSAZIONE MANCE E SPORT BONUS

Si prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. 

Ciò è applicabile solo alle mance percepite dai lavoratori del settore privato che guadagnano un reddito di lavoro dipendente inferiore a 50.000 euro.

Questa imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali si applica alle somme destinate a tali lavoratori a titolo di liberalità, anche se erogate attraverso mezzi elettronici, e viene limitata al 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro relative.

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 dispone che la somma ricevuta dai lavoratori non sarà considerata retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali.

Inoltre, è prevista la proroga per il 2023 del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici. Viene anche prorogato il credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nelle discipline olimpiche e paraolimpiche o società sportive professionistiche e dilettantistiche.

La proroga del credito d’imposta è prevista solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa e si applica al primo trimestre del 2023.

 

CORREZIONE ERRORI CONTABILI E RIVERSAMENTO DEL CREDITO

 

Viene introdotta una modifica all’articolo 83 del TUIR per specificare che la semplificazione fiscale sarà applicata solo ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti.

Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene effettuata la correzione degli errori contabili. Non vi è più dunque necessità di presentare una dichiarazione integrativa per il periodo in cui è stato commesso l’errore.

Una modifica simile viene apportata all’articolo 8, comma 1 bis del DL n. 73/22 in materia di IRAP.

Inoltre, viene prorogato il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo dal 31 ottobre al 30 novembre 2023.

Il riversamento può essere effettuato in un’unica rata entro il 16 dicembre 2023, oppure in tre rate annuali da versare entro il 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025.

La certificazione sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo può essere richiesta solo se non sono già state riscontrate violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta.

Inoltre, viene disposta la proroga della misura maggiorata del credito per le imprese del Mezzogiorno.

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: PROROGA ZFU E NUOVA SABATINI

Le agevolazioni fiscali per le Zone Franche Urbane (ZFU) nei comuni colpiti dal terremoto del 2016-2017 sono state prorogate fino al sesto periodo d’imposta successivo al 24 giugno 2017.

Le agevolazioni comprendono:

  • l’esenzione dall’IRPEF e dall’IRES per il reddito derivante dall’attività economica svolta nella ZFU, fino a un limite di 100.000 euro per ogni periodo d’imposta,
  • l’esenzione dall’IRAP fino a un massimo di 300.000 euro all’anno,
  • l’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati per l’attività economica nella ZFU e
  • l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.

Inoltre, è stata rifinanziata la misura della Nuova Sabatini che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per le piccole e medie imprese.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti è stato prorogato di ulteriori 6 mesi.

 

NOVITÀ IN MATERIA IVA

 

In via temporanea, viene stabilita un’aliquota IVA del 5% per le forniture di gas destinato alla combustione per uso civile ed industriale.

Lo stesso tasso si applica anche alle forniture di energia termica generata con gas metano in base a contratti di servizio energia che coprono il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2023.

Inoltre, viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per i servizi di teleriscaldamento che vengono fatturati per il consumo stimato o effettivo del primo trimestre 2023.

La prima parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 dispone anche un’aliquota IVA del 5 % per

  • prodotti alimentari per l’infanzia, 
  • latte in polvere o liquido,
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o
  • estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini e
  • pannolini e seggiolini per bambini.

Anche tutti i prodotti assorbenti e tamponi destinati all’igiene femminile saranno soggetti all’aliquota del 5%.

Infine, per l’anno 2023, l’aliquota IVA del 10% si applica alle cessioni di pellet.

 

REGIME FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE E MONITORAGGIO FISCALE

Il regime fiscale per le cripto-attività è stato creato ex novo dalla Legge 197/2022, attraverso modifiche al TUIR e agli articoli 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.

Una cripto-attività viene definita come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Per i soggetti non imprenditori, il regime fiscale delle cripto-attività si applica attraverso il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR. Esso considera le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività come redditi diversi di natura finanziaria.

Se tali redditi sono inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta, non sono soggetti a tassazione.

Inoltre, non è rilevante dal punto di vista fiscale la permuta tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR, le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle attività permutate e il costo o valore di acquisto delle stesse.

I redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente e basato su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

PRIMA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: MONITORAGGIO FISCALE

Il monitoraggio fiscale è esteso ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e alle cripto-valute.

Nella dichiarazione dei redditi, le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW.

È stata introdotta una procedura di regolarizzazione per l’omessa indicazione delle cripto-attività detenute fino al 31.12.2021. Questa prevede il pagamento di un’impresa sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute all’anno. Questo vale quando sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, oltre ad una sanzione dello 0,5% a titolo di sanzioni ed interessi sul monitoraggio fiscale.

Se non sono stati conseguiti redditi, il contribuente potrà versare una sanzione ridotta dello 0,5% per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.