La pace fiscale secondo la Legge di Bilancio 2023
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pace fiscale | legge di bilancio 2023 | calcolo tributi

Circolare n. 4 La pace fiscale secondo la Legge di Bilancio 2023

 

RIASSUNTO

Nelle varie implicazioni contenute nella legge di bilancio 2023, vi è anche la regolamentazione della pace fiscale, che comprende una serie di misure tramite cui i contribuenti possono regolare la propria posizione col Fisco.

In particolar modo, la legge di bilancio 2023 prevede diverse procedure di sostegno per venire incontro alle esigenze del contribuente, minimizzando l’imposizione delle sanzioni e regolarizzando la posizione del passato.

Più nel dettaglio, la ratio legislativa della legge è quella di porre enfasi sulle 12 possibilità disponibili e sfruttabili per ottenere la pace fiscale.

 

PREMESSA

La legge di bilancio n. 2023, i.e. la legge n. 197 del 29.12.2022, ha posto in essere le 12 mosse effettuabili per ottenere la pace fiscale, chiudendo i conti con il Fisco, senza incorrere in sanzioni particolarmente gravose

 

 

1. GLI AVVISI BONARI: DEFINIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le somme agevolate che devono essere erogate a seguito del controllo automatico si calcolano seguendo due punti principali:

  • Importi relativi alla liquidazione delle dichiarazioni per i periodi fiscali dal 2019 al 2021, per i quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 01.01.2023;
  • Importi corrisposti in funzione del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ancora in corso di pagamento rateizzato al 01.01.2023.

Per il primo punto i riferimenti normativi consistono nel comma 153 dell’art.1 della Legge n. 197 del 2022.

In virtù di ciò, quando le somme dovute non sono saldate entro i termini indicati, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di sanzioni.

Per il secondo punto a disciplinare la questione è il comma 155 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022.

In conseguenza di tale norma, gli importi da corrispondere possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, includendo anche gli interessi e le somme aggiuntive.

Va specificato che, con successive modifiche, la rateizzazione viene impostata in un numero massimo di 20 rate trimestrali e di pari importo.

 

 

2. IL SALVASPORT

La seconda mossa per ottenere la pace fiscale ha ad oggetto le federazioni sportive, le associazioni e società sportive e gli enti di promozione sportiva, che abbiano sede legale o operativa in Italia.

Secondo i commi 160 e 161 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022 i versamenti delle ritenute alla fonte vengono considerati tempestivi se:

  • Sono effettuati in una soluzione unica entro il 29.12.2022;
  • In alternativa al punto precedente, sono effettuati in 60 rate di pari importo entro il 29.12.2022.

Nel caso si ricorra al pagamento rateale, è importante aggiungere che viene applicata una misura di maggiorazione pari al 3 % su tutte le somme complessive, da versare nel contesto della corresponsione della prima rata.

Secondo la risoluzione n. 80 del 2022 i versamenti devono essere saldati tramite modello F24 indicando i periodi di riferimento corretti e i codici ordinari di tributo.

 

 

3. IL SALDO E LO STRALCIO

Un’altra misura di risoluzione in vista dell’ottenimento della pace fiscale prevede l’annullamento automatico dei debiti singoli che sono affidati dalle amministrazioni pubbliche all’agente di riscossione locale, alle seguenti condizioni:

  • Che i debiti siano stati registrati tra il 01.01.2000 e il 31.12.2015;
  • Che l’importo complessivo non superi i 1000 euro;
  • I debiti devono trovarsi compresi nelle definizioni stabilite dall’articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018 e successive modifiche.

L’annullamento automatico per la pace fiscale per questi importi minimi è disciplinata dai commi 222 fino a 230 della Legge n. 197 del 2022 e si attuano dalla data del 31.03.2023.

Bisogna specificare che talune somme si intendono escluse dal provvedimento di cui sopra, più nello specifico:

  • I crediti che originano in seguito a pronunce di condanna emanate dalla Corte dei Conti;
  • Multe, ammende e sanzioni secondarie a sentenze penali di condanna;
  • Le somme di denaro dovute a recupero di aiuti di Stato.

 

 

4. ROTTAMAZIONE QUATER

Un’altra definizione agevolata per la pace fiscale riguarda i debiti inclusi nei carichi affidati all’agente di riscossione locale, secondo i commi da 231 a 252 dell’art.1 della Legge n. 197 del 2022.

I debiti vanno considerati quando acquisiti dal 01.01.2000 al 30.06.2022 e possono essere estinti senza interessi, sanzioni e more, semplicemente versando le somme dovute a titolo di capitale.

Il pagamento delle somme a cui ci riferiamo può avvenire in due modalità:

  • Unica soluzione da corrispondere entro il 31.07.2023;
  • Pagamento rateizzato composto di 18 rate, su un piano di cinque anni.

Quando si opta per il pagamento rateizzato, è importante evidenziare che viene applicata una misura di maggiorazione del 2 %, a partire dal 01.08.2023.

 

5. LA MESSA IN REGOLA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Un’altra misura risolutiva è volta alla regolarizzazione delle violazioni formali, previste dai commi 166 al 173 secondo l’art. 1 della Legge n. 197 del 2022.

La misura è concepita per i liberi professionisti, per le ditte individuali e per le società, che hanno commesso irregolarità formali nell’adempimento agli obblighi fiscali.

Questa serie di violazioni formali o inadempimenti può essere normalizzata versando una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta oggetto delle irregolarità. Le infrazioni sono da intendersi quando sono commesse fino alla data del 31.10.2022.

Va puntualizzato che non si può sfruttare l’intento di questa norma quando le irregolarità formali riguardano attività finanziarie o patrimoniali collocate al di fuori del suolo italiano.

Una successiva integrazione ha stabilito, in relazione a questa procedura, la proroga dei termini nella misura fissata di due anni.

 

 

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA E ADESIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI

Sempre in accordo alla Legge n. 197 del 2022, dal comma 179 al comma 185, sono state disposte delle misure di adesione e definizione agevolate per gli atti dell’accreditamento.

Prendiamo in esame, a riguardo dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, i tre commi 179-180-181:

  • Il comma 179 prevede che gli accertamenti con adesione secondo gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 218 del 1997 sono applicati nella misura di 1/18 del minimo stabilito dalla legge. Va precisato che tali accertamenti, insieme ai verbali di constatazione, devono essere consegnati entro il 31.03.2023.
  • Il comma 180 sancisce invece che gli avvisi ancora impugnabili fino al 01.01.2023 relativi alle rettifiche e alle liquidazioni, sono definibili in acquiescenza, sempre con la riduzione a 1/18 delle sanzioni imposte.
  • Il comma 181 fa invece prolungare le disposizioni inerenti l’acquiescenza e gli atti di recupero fino al 31.03.2023, sempre prevedendo il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni imposte.

 

 

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7. MESSA IN REGOLA DEI PAGAMENTI OMESSI DELLE RATE PER GLI STRUMENTI DEFINITORI

Sempre in vista dell’ottenimento della pace fiscale, l’articolo n. 1 della Legge n. 197 del 2022 regolamenta la normalizzazione dei pagamenti omessi per gli strumenti deflativi.

La ratio del Legislatore in merito a tale questione la si ritrova nei commi 219, 220 e 221 della legge menzionata in precedenza e permette un’agevolazione a quei contribuenti che hanno trovato un accordo con il Fisco ma non sono riusciti a pagare tutte le rate come da calendario.

La condizione necessaria affinché il contribuente paghi unicamente l’imposta senza l’irrogazione di sanzioni è che non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella.

Risulta possibile procedere alla normalizzazione procedendo a versare quanto dovuto entro il 31.03.2023 o in un numero massimo di 20 rate per trimestre di pari importo.

 

 

8. IL RAVVEDIMENTO SPECIALE

I commi dal 174 al 178 dell’articolo n. 1 della Legge n. 197 del 2022 hanno a oggetto il ravvedimento speciale per quelle dichiarazioni presentate in maniera valida non ancora regolarizzate, da pagare con un versamento di 1/18 del minimo previsto dalle sanzioni imposte per legge.

Come elemento di assoluta novità, si aggiunge che il pagamento delle somme dovute può avvenire in 8 rate per trimestre di pari importo, dove la prima rata scade il 31.03.2023.

Sulle rate posteriori alla prima è applicata una misura di maggiorazione del 2 % e sono da versare entro il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno.

Chiaramente, quando il pagamento non avviene o avviene in forma deficitaria si va incontro alla perdita del beneficio acquisito, a partire dal 31.03.2023.

 

 

9. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Per raggiungere la pace fiscale anche nell’ambito giudiziario, i commi da 186 a 205 della Legge n. 197 del 2022 prevedono la possibilità di pagare il valore della controversia per tutte le liti pendenti in ogni grado del giudizio, alla data del 01.01.2023.

Il pagamento del valore della controversia è stabilito in base a quanto segue:

  • Si paga il 90 % del valore della controversia in caso di lite pendente iscritta nel primo grado di giudizio;
  • Si paga il 40 % del valore della controversia qualora la competente Agenzia Fiscale soccomba nel primo grado di giudizio.
  • Si paga il 15 % del valore della controversia se la competente Agenzia Fiscale soccombe nel secondo grado di giudizio.

Va specificato che se la soccombenza viene ripartita in maniera simmetrica tra l’Agenzia Fiscale e il contribuente, il pagamento del tributo va pagato per intero per quanto concerne la parte dell’atto confermata dalla pronuncia del giudizio.

 

 

10. LA CONCILIAZIONE TEMPORANEA

In relazione al punto 7 precedentemente esaminato, il Legislatore ha disposto un’interessante alternativa per ridurre il carico sanzionatorio, disciplinata dai commi da 206 a 212 dell’articolo n. 1 della Legge n. 197 del 2022.

In maniera più dettagliata, sempre per rafforzare gli strumenti deflativi che si hanno a disposizione, è possibile attenuare il carico cumulativo delle sanzioni procedendo a una conciliazione temporanea in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Per questa misura sono escluse le seguenti due tipologie di controversie:

  • Risorse proprie tradizionali previste dalla lettera a), paragrafo n. 1 dell’articolo n. 2 delle decisioni 2007/436/CE Euratom;
  • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Quando, nonostante la conciliazione, non si procede al pagamento delle somme o di una delle rate, il contribuente perde il beneficio e le somme residue sono iscritte al ruolo dal competente Ufficio Fiscale.

 

11. LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA

I commi da 213 a 218 della Legge n. 197 del 2022 regolamentano la definizione transattiva che interviene quando il ricorrente rinuncia al ricorso principale e si accorda con la controparte.

La definizione transattiva comporta l’esazione delle somme dovute per le imposte ma la riduzione a 1/18  delle sanzioni imposte.

La definizione si attua con la sottoscrizione e il pagamento delle somme previste entro 20 giorni solari dopo l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo tra le parti e la rinuncia agevolata non dà comunque il diritto alla restituzione delle somme già versate.

 

12. REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-VALUTE

Un’altra misura di regolamentazione in funzione del raggiungimento della pace fiscale ha ad oggetto anche il nuovissimo regime fiscale delle cripto-valute.

Più nel dettaglio, tutte le persone fisiche e le società residenti in Italia che non hanno inserito nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute possono presentare istanza di emersione.

La propria posizione va dunque regolarizzata attraverso la presentazione di questa istanza, pagando anche un’imposta sostitutiva del 3,5 % in rapporto al valore delle attività detenute per ciascun anno.