Detrazioni edilizie e superbonus: le novità del DL 176/2022
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interventi recupero patrimonio edilizio |detrazioni edilizie | ristrutturazione edilizia detrazioni

Circolare n. 7 Detrazioni edilizie e superbonus: le novità introdotte dal DL 176/2022

RIASSUNTO

Le opzioni per la cessione o lo sconto dei crediti d’imposta come le detrazioni edilizie sono state ampliate grazie all’introduzione dei nuovi commi 4-bis e 4-ter nell’articolo 9 del DL 176/2022.

D’ora in avanti è possibile effettuare fino a tre cessioni ai soggetti “vigilati” e questa possibilità si applica anche alle comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore del DL 176/2022.

Per quanto riguarda il superbonus, le disposizioni esistenti nell’articolo 9 comma 4 del DL 176/2022 che prevedono la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 4 o 5 rate, sono state confermate.

Inoltre, sempre in riferimento alle detrazioni edilizie, è stata introdotta una garanzia SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese del settore edile con sede in Italia.

PREMESSA

Il DL “Aiuti-quater” (DL 176/2022) convertito in legge ha apportato alcune modifiche e confermati alcuni aspetti riguardanti i crediti derivanti dalle detrazioni edilizie (articolo 121 del DL 34/2020) e il superbonus (articolo 119 del DL 34/2020), previsti dall’articolo 9 del DL 176/2022.

Ricordiamo che il superbonus è una misura fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) in Italia per incentivare la riqualificazione energetica e la sicurezza antisismica degli edifici.

Essa consente ai proprietari di immobili di ottenere un credito d’imposta (detrazioni edilizie) del 110% delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, che può essere ceduto ad altri soggetti o utilizzato per compensare le imposte dovute.

La misura è valida  prevede alcune condizioni specifiche al fine di poter godere del beneficio previsto.

 

LE CESSIONI POSSIBILI PER I SOGGETTI VIGILATI DIVENTANO TRE

Grazie all’introduzione dei nuovi commi 4-bis e 4-ter nell’articolo 9 del DL 176/2022, sono stati ampliati i limiti per la cessione o lo sconto dei crediti derivanti dalla detrazione fiscale ex art. 121 del DL 34/2020 e del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

Adesso, i crediti d’imposta possono essere ceduti fino a tre volte, invece che solo due, a soggetti “vigilati” come banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Questa possibilità riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022.

Inoltre, per quanto riguarda il superbonus, sono state confermate le disposizioni già previste nell’articolo 9 comma 4 del DL 176/2022 che prevedono la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta ceduti o scontati in fattura, inviati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in dieci rate annuali di pari importo, anziché in quattro o cinque rate.

 

CREDITI SUPERBONUS: GARANZIA SACE E RIPARTIZIONE IN DIECI RATE

Con la conversione in legge del DL 176/2022, è stata introdotta la possibilità per la SACE di garantire prestiti per le imprese edili in Italia, che effettuano interventi agevolati con il superbonus, erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri enti autorizzati a prestare denaro in Italia.

Questa possibilità è stata introdotta con l’aggiunta del comma 4-quater all’articolo 9 del DL 176/2022.

Il DL 176/2022 prevede la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni fiscali in 10 rate annuali di pari importo.

Per fare questo, il fornitore o il cessionario devono inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le modalità che saranno stabilite in un futuro provvedimento.

La previsione riguardante l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate annuali è immutata rispetto a quanto previsto nel co. 4 dell’art. 9 del DL 176/2022.

In ogni caso, la parte di credito d’imposta non utilizzata in un anno non può essere fruita negli anni successivi né può essere richiesta come rimborso.

 

DIMINUZIONE DELL’ALIQUOTA SUPERBONUS DAL 110% AL 90%

La conversione del DL Aiuti-quater conferma la disposizione dell’art. 9 co. 1 lettera a) n. 1 del DL 176/2022, che prevede una riduzione della detrazione del 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per interventi realizzati da:

  • condomini;
  • persone fisiche su parti comuni di edifici composti da fino a 4 unità;
  • persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio o condominio;
  • ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri appropriati.

La disposizione transitoria dell’art. 1 co. 894 della legge 197/2022 identifica i casi in cui questi soggetti possono continuare a godere della detrazione del 110% anche per le spese sostenute nel 2023.

 

INTERVENTI SULLE VILLETTE DELLE PERSONE FISICHE

La disposizione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del DL 176/2022 viene mantenuta e riguarda le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari “indipendenti e autonome” situate in edifici plurifamiliari.

Questi interventi sono coperti dal superbonus del 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (rispetto alla precedente data del 31 dicembre 2022), a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% del progetto complessivo.

Le disposizioni presenti nell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 3 e lett. b) del DL 176/2022, che permettono a individui che eseguono lavori su edifici unifamiliari o su unità immobiliari “indipendenti e autonome” all’interno di edifici plurifamiliari di usufruire del superbonus al 90% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023, vengono confermate.

Tutto ciò è soggetto a tre condizioni:

      1. che il contribuente sia il proprietario o abbia il diritto reale di godimento sull’unità immobiliare che viene lavorata;
      2. che l’unità immobiliare sia utilizzata come residenza principale; 
      3. che il reddito di riferimento del contribuente non superi 15.000 euro, determinato come stabilito nel co. 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020.
villette persone fisiche | detrazione edilizia| superbonus

 

INTERVENTI EFFETTUATI DA ONLUS, ODV E APS: ESTENSIONE ALIQUOTA DEL 110%

L’art. 9 co. 1 lett. c) del DL 176/2022 viene confermato e prevede che il superbonus al 110% possa essere applicato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali, a patto che:

      1. i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
      2. gli immobili oggetto degli interventi rientrino nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4, e siano posseduti in piena proprietà, usufrutto, o in comodato d’uso gratuito registrato prima dell’entrata in vigore del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

 

CONTRIBUTO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SFAVORE

Viene mantenuta la disposizione prevista dall’articolo 9 comma 3 del decreto legge 176/2022, che prevede un sostegno finanziario a favore di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica per la realizzazione di interventi incentivati dal superbonus, previsti nel primo e terzo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020.