23 Feb Circolare n. 9 Limitazioni dei bonus edilizi nelle opzioni fiscali: deroghe solo per i lavori in corso
RIASSUNTO
Con il Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023, il legislatore ha introdotto forti limitazioni dei bonus edilizi in relazione allo sconto e alla cessione del credito corrispondente sotto forma di detrazioni fiscali.
Questo è reso attraverso una modifica all’articolo 121 del DL n. 34 del 19.05.2020.
A partire dal 17.02.2023, per tutti gli interventi edilizi che inizieranno, non sarà possibile beneficiare delle “opzioni fiscali” (cioè lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione). Forti limitazioni dei bonus edilizi sono dunque da prendere in considerazione per chi si era interessato al settore.
Per quanto riguarda il “superbonus”, i contribuenti potranno scegliere lo sconto o la cessione solo per gli edifici non condominiali per i quali sia stata già presentata la CILA alla data sopra citata.
Sugli edifici condominiali sarà invece necessaria la delibera di approvazione e la presentazione della CILA.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, invece, sarà necessario avere presentato una richiesta di acquisizione del titolo entro il 16.02.2023.
Per le altre tipologie di beneficio fiscale legate ai lavori edili, sarà richiesta, per poter esercitare una delle opzioni:
- La presentazione della richiesta del titolo abilitativo;
- L’inizio dei lavori;
- La registrazione regolare del preliminare o dell’atto di compravendita.
Si segnala inoltre che sono state modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale nella cessione del credito.
Tutto ciò in ottica di limitare la responsabilità dei beneficiari delle cessioni, attraverso l’elencazione della documentazione che il fornitore deve possedere per escludere la violazione.
Nella documentazione rientrano il titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi, la notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL e la visura catastale ante operam.
PREMESSA ALLE LIMITAZIONI DEI BONUS EDILIZI
A partire dal 17.02.2023, non sarà più possibile usufruire dello sconto e della cessione del credito corrispondente alla detrazione prevista dai bonus edilizi.
Ciò è valido per tutti i nuovi interventi edilizi che inizieranno a decorrere da tale data.
Tuttavia, gli interventi “in corso” che hanno già iniziato i lavori o che hanno richiesto i titoli abilitativi saranno un’eccezione a questa regola.
Questa novità si applica sia agli interventi ammessi al cosiddetto “superbonus”, sia a tutti gli altri interventi per i quali è prevista l’opzione dello sconto e della cessione. Questo in accordo al Decreto Legge n. 34/2020.
Inoltre, sono state introdotte alcune misure correlate per limitare l’utilizzo degli sconti e delle cessioni. Il fine è anche quello di ridurre e delimitare la responsabilità dei beneficiari delle opzioni.
Queste misure includono:
- Stop alle acquisizioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le PA non potranno più acquisire i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni fiscali.
- Limitazione della responsabilità dei beneficiari. Viene prevista una lista di documenti il cui possesso esclude la responsabilità solidale con il soggetto cedente, a meno che vi sia dolo.
FINE DELL’ESERCIZIO DELLE OPZIONI DAL 17.02.2023
A partire dal 17.02.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativamente alle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico.
Risulta dunque importante tenere a mente la data del 17.02.2023 come inizio dell’applicazione delle limitazioni dei bonus edilizi.
Questa restrizione si applica a tutti gli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2000. Le limitazioni dei bonus edilizi sono valide sia per le detrazioni previste dal “superbonus”, sia per le detrazioni ordinarie.
Di conseguenza, i soggetti che hanno sostenuto spese per interventi agevolati potranno utilizzare solamente la detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi. L’eccezione è rappresentata dalle deroghe previste dalla legge.
LE DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DEI BONUS EDILIZI PER IL SUPERBONUS 110 % O 90 %
In relazione al cosiddetto “Superbonus”, sono previste le seguenti deroghe da considerare in base alla tipologia di intervento e al soggetto che effettua l’intervento:
Per interventi diversi da quelli realizzati dai condomini, il contribuente potrà accedere alle opzioni fiscali solo se risulta presentata la CILA entro la data del 16.02.2023.
Per procedure realizzate dai condomini, il contribuente potrà esercitare le opzioni solo se è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori. Deve inoltre presentarsi la CILA entro la data del 16.02.2023.
Per interventi di demolizione e ricostruzione, il contribuente potrà esercitare le opzioni solo se risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro la data del 16.02.2023.
LE DEROGHE PER GLI INTERVENTI ORDINARI
In relazione alle detrazioni ordinarie, si evidenziano le seguenti deroghe:
Per interventi diversi dal “Superbonus” (recupero edilizio, risparmio energetico, ecc.), le opzioni possono essere esercitate se alla data del 16.02.2023 risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo. Per l’acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha effettuato la ristrutturazione dell’edificio, l’opzione può essere esercitata a condizione che il contratto preliminare o definitivo di compravendita risulti registrato entro il 16.02.2023.
Per il “Sisma Bonus” sugli acquisti, l’opzione può essere esercitata a condizione che il contratto preliminare o definitivo di compravendita risulti registrato entro il 16.02.2023.
I DOCUMENTI CHE ESCLUDONO LE RESPONSABILITÀ
Le pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere il pagamento di crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Al fine di limitare la responsabilità dei beneficiari delle cessioni, salvo casi di dolo, viene stabilita una lista di documenti la cui acquisizione esclude la responsabilità per la violazione.
I documenti necessari per escludere le responsabilità sono i seguenti:
- Titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Questa è resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, indicante la data di inizio dei lavori e attestante che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili. Questi possono anche non necessitare di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa vigente.
- Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la notifica preliminare non è dovuta in base alla normativa vigente.
- Visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure domanda di accatastamento nel caso di immobili non ancora censiti.
- Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese stesse.
Altri documenti necessari
- Asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge. Tutto ciò viene rilasciato dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso gli uffici competenti, quando obbligatorie per legge.
- Delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali.
- Documentazione prevista dall’articolo 6.1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020. Tale documentazione contiene i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. In alternativa vale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente.
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.