09 Mar Circolare n. 10 Modifiche e differimenti del DL “Milleproroghe” convertito
RIASSUNTO
Modifiche e differimenti del DL “Milleproroghe” sono stati apportati al DL n. 198 del 29.12.2022, noto appunto come “DL Milleproroghe”.
Risultano di conseguenza apportate modifiche e ulteriori differimenti.
Tra le modifiche apportate alle disposizioni precedenti, si segnalano in particolare le seguenti:
- Proroga al 31.12.2023 del termine di esonero dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021.
- Estensione del divieto di emissione di fattura elettronica ai soggetti del Sistema Tessera Sanitaria per il 2023.
- Sospensione dei termini previsti per le agevolazioni prima casa dal 01.04.2022 al 30.10.2023 per il trasferimento della residenza. Le agevolazioni sono sospese anche per il riacquisto della prima casa e la cessione dell’abitazione posseduta.
- I soggetti che intendono optare per lo sconto e la cessione del credito correlati ai bonus edilizi, in alcuni casi sono tenuti a presentare la comunicazione entro il prossimo 31.03.2023.
- Viene prevista la possibilità per le assemblee tenute entro il 31.07.2023 di approvare il bilancio a distanza con voto espresso per via elettronica o per corrispondenza.
- Proroga dal 31.03 al 30.04.2023 del termine entro cui interviene l’annullamento dei debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione. Tutto ciò ha valenza per debiti contratti nel periodo 2000-2015 di importo residuo non superiore a 1.000 euro.
- In sede di conversione, è stato differito al 30.11.2023 il termine entro cui effettuare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 in beni strumentali ed immateriali nuovi “generici”.
PREMESSA ALLE MODIFICHE E DIFFERIMENTI DEL DL “MILLEPROROGHE” CONVERTITO
Con la legge n. 14 del 24.02.2023, il Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022, noto come “DL Milleproroghe”, è stato convertito in legge con alcune modifiche.
Tra le modifiche e i differimenti del DL “Milleproroghe” si segnala quello per il Sistema di Trasmissione Telematica dei Corrispettivi (STS).
In particolar modo è stata posticipata al 01.01.2024 l’obbligo di inviare giornalmente tutti i corrispettivi al STS. Invece il divieto di emissione di fattura elettronica è stato esteso per l’intero anno 2023.
Inoltre, è stato differito al 31.03.2023 il termine per la pubblicazione dell’eventuale aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale IRPEF.
Oltre a ciò si includono la comunicazione di cessione dei crediti edilizi e dell’invio dei dati degli interventi condominiali.
Per quanto riguarda le procedure di definizione introdotte dalla cosiddetta “Legge di Bilancio 2023”, si segnala che è stata prorogata la scadenza concessa agli Enti territoriali.
La scadenza riguarda le procedure per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti. Il termine previsto per lo stralcio automatico dei ruoli è invece posticipato al 30.04.2023.
Le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali possono adottare il provvedimento di non applicazione dello stralcio entro il prossimo 31.03.2023.
MODIFICHE E DIFFERIMENTI DEL DL “MILLEPROROGHE”: LE ULTIME SU PREVIDENZA E LAVORO
Coloro che intendono scegliere lo sconto e la cessione del credito anziché la detrazione spettante per i lavori edili devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2023.
L’eccezione è rappresentata dalle spese sostenute nel 2022 e delle rate residue non utilizzate relative alle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Per queste il termine di presentazione è prorogato al 31.03.2023.
Per quanto riguarda le controversie in cui è coinvolto un ente territoriale o un suo ente strumentale, la definizione è subordinata all’emissione di un atto specifico. L’emissione deve avvenire entro il 31.03.2023 da parte dello stesso ente.
Il termine per effettuare gli investimenti prenotati entro il 2022 in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi “generici” è prorogato dal 30.06.2023 al 30.11.2023.
Il credito d’imposta del 6% è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12 o entro il 30.11.2023. Le condizioni sono il pagamento dell’acconto e dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore.
Infine, il termine del 30.09.2023 è prorogato al 30.11.2023 per gli investimenti prenotati entro il 2022 appartenenti alla Tabella A.
INTERVENTI CONDOMINIALI
Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese relative a interventi edilizi e di riqualificazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La comunicazione va resa anche nel caso in cui sia stata esercitata l’opzione per lo sconto o la cessione del credito entro il termine del 16.03.2023. Il termine è differito al 31.03.2023 per le spese sostenute nel 2022.
Viene confermata la possibilità di sospendere l’imputazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni anche per il bilancio del 2023, indipendentemente dal comportamento tenuto nel 2022.
Inoltre, viene prevista la sospensione dei termini collegati all’agevolazione prima casa per il periodo dal 01.04 al 30.10.2023.
Questa riguarda i termini di 18 mesi per il trasferimento della residenza nella prima casa e di un anno previsto a decorrere dalla cessione o dall’acquisto dell’immobile per il riacquisto o la cessione immobiliare.
Si precisa che gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 28.02.2023 per il mancato rispetto dei termini rimangono validi.
ANNULLAMENTO DEL DEBITO FINO A 1000 EURO
MODIFICHE E DIFFERIMENTI DEL DL “MILLEPROROGHE”: RIDUZIONE DEL CAPITALE SULLE PERDITE E ALTRE NOVITÀ
Viene confermata l’estensione alle perdite del 31.12.2022 della non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, come segue:
- Articolo 2446 comma 2 e 2482 bis comma 4 (comportamenti da tenere nel caso in cui l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3);
- Articolo 2447 e 2482-ter (perdita di oltre 1/3 con riduzione del capitale al di sotto del minimo legale);
- Articolo 2482 bis comma 5 (previsione di riduzione del capitale con decreto se la società non provvede);
- Articolo 2482 bis comma 6 (applicabilità del 2446 alle azioni emesse senza valore nominale e riduzione del capitale da parte del CDA);
- Articolo 2484 comma 1 n. 4 (scioglimento di SPA, SAPA e SRL per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale);
- Articolo 2545 duodecies (causa di scioglimento delle società cooperative).
Nel contesto della conversione, fino al 31.07.2023, è prevista la possibilità di applicare le deroghe previste dal DL n. 18/2020, consentendo la votazione elettronica o per corrispondenza nelle assemblee.
Inoltre, le assemblee possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che permettono l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata (SRL), è consentito l’espressione del voto dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
ALTRE MODIFICHE E DIFFERIMENTI DEL DL “MILLEPROROGHE” CONVERTITO
Inoltre, l’esonero dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per la posa temporanea di strutture amovibili da parte di pubblici esercizi è prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023.
Inoltre, il termine di utilizzo del bonus carburante a favore delle imprese agricole e della pesca per le spese di acquisto effettuate nel terzo trimestre del 2022 è esteso dal 31.03 al 30.06.2023.
I beneficiari devono inviare all’Agenzia una comunicazione del credito maturato nel 2022 e non ancora fruito entro il 16.03.2023.
È importante ricordare che i benefici includono contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato. Si menzionano inoltre prestiti a tassi agevolati, proroga delle operazioni di credito agrario e altre agevolazioni previdenziali.
In più, sono previste disposizioni relative al trattamento fiscale e previdenziale per lavoratori sportivi, volontari e rapporti di co.co.co.
Nel 2023, per i lavoratori dell’area che percepiscono compensi previsti dall’articolo 67 del TUIR, l’importo escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare complessivamente 15.000 euro.