30 Gen CIRCOLARE N. 2 E’ tempo di controllo dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l’inizio del nuovo anno, è tempo di controllare i limiti che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. Innanzitutto si ricorda che la Legge di Bilancio 2023 ha incrementato i limiti che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a: i) 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (limite previgente pari a 400.000,00 euro); ii) 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (limite previgente pari a 700.000,00 euro). I predetti limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono: i) “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno); ii) “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico“. Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa. Il controllo non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (art. 3 co. 2 del DPR 695/96).Quanto sopra esplica effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA, di cui all’art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542. CIRCOLARE N. 2