Circolare n.14 del 21 giugno 2024 - Concordato preventivo biennale: cessazione e decadenza
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Concordato preventivo

Circolare n.14 – Concordato preventivo biennale: cessazione e decadenza

La Circolare n.14 del 21 giugno 2024 tratta le modalità e le condizioni del concordato preventivo biennale, introdotto dal DLgs. 13/2024, e le cause che possono portare alla cessazione o decadenza del nuovo istituto. Questo articolo analizza dettagliatamente i punti salienti della circolare, fornendo una guida completa per evitare errori che potrebbero invalidare l’adesione al concordato preventivo biennale.

 

Premessa

L’adesione al concordato preventivo biennale non garantisce l’applicazione dell’istituto. È essenziale distinguere tra cause di cessazione e cause di decadenza:

  • Cause di cessazione: portano alla disapplicazione del concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verificano.

  • Cause di decadenza: comportano la disapplicazione del concordato per entrambi i periodi di imposta, indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Cessazione

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti se si verificano alcune situazioni specifiche, a partire dal periodo di imposta in cui avvengono. Gli articoli 21 e 32 del DLgs. 13/2024, insieme agli articoli 19 e 30, individuano tre principali cause di cessazione:

  1. Modifica dell’attività: se l’attività svolta cambia rispetto a quella del periodo precedente, il concordato cessa, salvo che la nuova attività rientri nel medesimo ISA o settore ATECO con lo stesso coefficiente di redditività.

  2. Cessazione dell’attività: la chiusura dell’attività comporta l’applicazione della tassazione ordinaria per i redditi prodotti nel periodo di imposta in cui avviene l’evento.

  3. Emersione di circostanze eccezionali: circostanze che riducono i redditi o il valore della produzione netta di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.

Decadenza

L’art. 22 del DLgs. 13/2024 elenca le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, applicabili sia ai soggetti ISA che ai contribuenti forfetari. La decadenza si applica a entrambi i periodi di imposta del concordato, indipendentemente dal momento della violazione. Di seguito alcune delle principali cause di decadenza.

1. Dichiarazione infedele

La scoperta di attività non dichiarate o passività inesistenti per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati provoca la decadenza dal concordato. È cruciale prestare attenzione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all’applicazione del concordato.

2. Verificarsi di cause di esclusione

Il contribuente decade dal concordato se si verifica una delle cause di esclusione previste dall’art. 11 del DLgs. 13/2024:

  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti.

  • Condanna per reati tributari o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

3. Emersione di debiti tributari

La decadenza dal concordato, ai sensi dell’art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024, si verifica se, nel periodo di imposta precedente, il contribuente non estingue debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) verso l’Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati.

4. Omessi versamenti

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale, emerso dai controlli automatizzati, costituisce causa di decadenza.

5. Violazioni di non lieve entità

La decadenza si verifica anche in caso di violazioni rilevanti, individuate dall’art. 22 co. 2 del DLgs. 13/2024 , quali:

  • Constatazione di reati tributari di cui al DLgs. 74/2000

  • Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%

  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA

  • Violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi

  • Sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza

  • Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici

6. Ravvedimento

Alcune cause di decadenza possono essere sanate, secondo quanto previsto dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 con il ravvedimento operoso, purché le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Il ravvedimento si applica a violazioni quali:

  • Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato

  • Violazioni integranti reati tributari relativi ai periodi oggetto del concordato e ai tre precedenti

  • Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA

  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA

Scarica il documento completo per ulteriori dettagli e assicurati di rimanere conforme alle normative.