14 Feb CIRCOLARE N. 07-2018- L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2017: regole e limitazioni
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2017: regole e limitazioni
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il “recupero” dell’eccedenza di IVA detraibile del 2017, risultante dalla dichiarazione annuale 2018, può essere “compensato” dal soggetto passivo ricorrendo alle seguenti modalità: i) impiegando il credito in detrazione rispetto all’imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo (compensazione “verticale“); ii) compensando l’ammontare con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante Modello F24 (compensazione “orizzontale” ex art. 17 del DLgs. 241/97). La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile. Diversamente, se il credito da compensare è di importo superiore a 5.000 euro annui: i) vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti); ii) la compensazione è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La soglia di 5.000 euro annui, a seguito delle modifiche di cui all’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), ha sostituito il precedente importo di 15.000 euro. In ogni caso, ai fini della compensazione, devono essere utilizzati esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (art. 37 co. 49-bis del DL 223/2006, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017), a prescindere dall’entità del credito IVA da utilizzare in compensazione.