circolare n. 10 Decreto Cura Italia: le novità in materia lavoro e sostegno dell’occupazione - Studio Mocarelli
17141
post-template-default,single,single-post,postid-17141,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556
studio mocarelli slider commercialista milano

circolare n. 10 Decreto Cura Italia: le novità in materia lavoro e sostegno dell’occupazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato in GU n. 70 del 17.03.2020), in vigore dallo scorso 17.03.2020, sono state introdotte numerose novità per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso sia attraverso strumenti di sostegno al reddito ed all’occupazione, sia attraverso l’introduzione di novità che consentono di contemperare esigenze familiari e lavorative. Tra i vari provvedimenti introdotti, segnaliamo, in particolare, i seguenti: i) i datori di lavoro che sospendono/riducono l’attività lavorativa per l’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o di assegno ordinario) per una durata massima di nove mesi (su tutto il territorio nazionale); ii) le aziende che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/2020 si trovano già in CIGS (o beneficiano di assegni di solidarietà) possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario (con sospensione del trattamento in corso): iii) viene prevista la possibilità di accedere alla CIGS, previo accordo sindacale, per un periodo massimo di 9 settimane (non viene previsto alcun accordo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti); iv) viene prevista la possibilità per i genitori di fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione spettante; v) viene prevista la possibilità di astensione dal lavoro da parte dei lavoratori del settore privato, senza possibilità di licenziamento, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; vi) viene incrementato il numero di permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/92 di ulteriori 12 giornate; vii) viene prevista un’indennità a favore di professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e gestioni speciali dell’AGO, nonché a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; viii) vengono prorogati i termini previsti per la presentazione della domanda di disoccupazione; ix) viene prevista la proroga dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL; x) vengono sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori domestici.

Circolare nr. 10 2020