01 Mag circolare n. 20 Lavoro occasionale autonomo: ultimi aggiornamenti sulle FAQ sull’obbligo di comunicazione preventiva
Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 (convertito con legge n. 215 del 17.12.2021) il legislatore ha introdotto una comunicazione ai fini del monitoraggio delle prestazioni rese tramite lavoro occasionale autonomo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni legate all’applicazione della nuova disciplina. Ha specificato che la comunicazione, per tutti i rapporti instaurati a partire dal 12.01.2022, deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Sono state poi pubblicate alcune FAQ con cui l’Ispettorato ha chiarito alcuni dubbi in merito all’ambito di applicazione di questa legge, da cui sono esclusi:
- i lavoratori dello spettacolo;
- gli studi professionali non organizzati in forma di impresa;
- fondazioni ITS;
- enti del terzo settore.
TERMINI COMUNICAZIONE | |
Ipotesi | Termine |
Rapporti in essere al 11.01.2022 e rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati | Entro il 18.01.2022 |
Rapporti avviati dal 12.01.2022 | Prima della prestazione |
Collaborazione occasionale: la comunicazione preventiva
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha innanzitutto specificato che le disposizioni previste dal DL n. 146/2021 sono riferite ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Oggetto della comunicazione sono i lavoratori autonomi occasionali, cioè coloro che compiono verso un committente un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione.
Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione:
RAPPORTI ESCLUSI | |
I | collaborazioni coordinate continuative, comprese quelle etero organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di comunicazione preventiva). |
II | i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 54 bis del DL n. 50/2017, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione. |
III | le professioni intellettuali già oggetto di apposita disciplina, ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. |
IV | i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67 comma 1, lettera i) TUIR. |
L’obbligo trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021, oppure i rapporti ancora in corso al 11.01.2022.
La comunicazione dovrà essere effettuata al competente ispettorato del lavoro in base al luogo di svolgimento della prestazione mediante SMES o posta elettronica, così come già previsto per il lavoro intermittente.
In attesa dell’aggiornamento delle modalità di comunicazione, questa dovrà essere effettuata tramite e-mail presso uno degli indirizzi in tabella, indicando:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data di inizio della prestazione e arco temporale di svolgimento della stessa
- l’ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.
Coloro che procedono alla presentazione della comunicazione possono annullarla o modificarla in qualsiasi momento prima dell’inizio della prestazione. In caso di omessa o infedele dichiarazione è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo.
Lavoro occasionale autonomo e comunicazione preventiva: tutte le FAQ
Con riferimento all’obbligo di comunicazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti risposte alle domande più frequenti (FAQ):
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, DL n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), riguardante l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 «… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori». Tuttavia, nel caso in cui questi Enti svolgano (anche in via marginale) un’attività d’impresa il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale, sono tenuti ad assolvere l’obbligo per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Sì, sono esclusi, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222, C.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), DPR n. 917/86 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi.
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), DPR n. 917/86, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.
- La PA/Enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della PA, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
Sì, sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
- L’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una discriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.
- Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che per svolgere la loro attività istituzionale si avvalgono in alcuni casi dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
- L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
- Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Gli studi professionali, se non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, perché come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
- Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato e percepiscono solo rimborsi spese, sono compresi nell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Se i soggetti coinvolti non sono prestatori di lavoro e le somme che ricevono costituiscano meri rimborsi spesa, non sono ricompresi nell’obbligo.
- Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
- Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità? .
Sì, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella Nota INL 27.1.2022, n. 109 (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.
- In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, DL n. 510/96, come modificato dal DL n. 152/2021 (convertito dalla Legge n. 233/2021).
- In una Spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’Ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
- Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
- Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel 5° gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
- È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?
Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.
- La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
La peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti. Si tiene infatti conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della Nota INL 11.1.2022, n. 29.
Per qualsiasi dubbio legato al lavoro autonomo occasionale e relativa comunicazione preventiva, vi invitiamo a contattare il nostro studio.