Sconto sul corrispettivo: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
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sconto sul corrispettivo | documenti di spesa distinti | lavori agevolabili

Circolare n. 12 Modalità di sconto sul corrispettivo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

RIASSUNTO

Nell’ambito dello sconto sul corrispettivo e, in risposta all’interpello n. 238 del 3 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti.

In particolare, è stato precisato che non è possibile applicare uno sconto sul corrispettivo in una singola fattura. Questo vale quando si oltrepassa la misura massima, se i lavori sono addebitati con più documenti di spesa distinti.

In questi casi si ricorre allo sconto non applicato in altre fatture.

Tuttavia, è possibile optare per lo sconto riguardante tutta la spesa sostenuta. Ciò è valido anche se lo sconto è stato evidenziato soltanto nella fattura “a saldo” del corrispettivo.

In questo caso, può essere utile integrare la fattura di acconto emessa senza l’indicazione dello sconto con un documento extracontabile.

Per beneficiare della detrazione, è necessario dimostrare che l’opzione per lo sconto in fattura

  • è stata concordata contrattualmente;
  • che il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • che gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Tali chiarimenti sono stati confermati anche dalla risposta all’interpello n. 247 dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2023.

PREMESSA

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione della detrazione edilizia tramite sconto sul corrispettivo in caso di lavori agevolabili addebitati su più documenti di spesa distinti.

Tali chiarimenti sono stati confermati anche dalla risposta all’interpello dell’8.3.2023 n. 247.

OPZIONE DI SCONTO E TETTO MASSIMO DI SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai due interpelli 238/2023 e 247/2023 forniscono ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione della detrazione edilizia.

Questa fruizione, resa attraverso lo sconto sul corrispettivo, vale in caso di addebito delle spese per gli interventi agevolabili su documenti di spesa distinti.

Infatti, in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, la detrazione deve essere commisurata alla spesa documentata con fattura, e lo sconto non può superare la detrazione spettante.

Inoltre, il fornitore deve indicare in ogni fattura lo sconto concesso al committente, pari alla detrazione spettante, per individuare il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

Questo obbligo sussiste anche in caso di sconto parziale.

Le risposte ad interpello ribadiscono che, nel caso di lavori addebitati su più fatture, lo sconto deve essere applicato su ciascuna di esse. Infatti non è possibile applicare uno sconto oltre la misura massima in una fattura.

Questo avviene in ragione del fatto che uno sconto non applicato in altre fatture non può essere “mediato”.

Inoltre, nel caso di addebito di spese per interventi di manutenzione straordinaria  su due fatture distinte di pari importo, non è possibile applicare uno sconto del 90% in una fattura e del 10% nell’altra. Ciò perché supererebbe la misura massima complessiva del 50%.

FATTURA A SALDO CON INDICAZIONE DELLO SCONTO SUL CORRISPETTIVO CONCESSO

In sostanza, i documenti di prassi affermano che se un fornitore non indica l’ammontare dello sconto concesso in ciascuna fattura, non avrà diritto a ricevere il credito d’imposta. L’eccezione è che tale sconto non risulti evidente nella fattura stessa.

In questo caso, il beneficiario dell’agevolazione potrà utilizzarla direttamente come detrazione in dichiarazione, salvo poi cedere il relativo credito d’imposta a terzi.

Tuttavia, se è stata emessa una fattura di acconto senza indicare lo sconto e una successiva fattura a saldo con l’applicazione dello sconto, sarà possibile scegliere se detrarre il 50% delle spese sostenute per la fattura di acconto in dichiarazione dei redditi.

Inoltre è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo alle spese sostenute “a saldo”, oppure optare per lo sconto sull’intera spesa sostenuta, a determinate condizioni.

REQUISITI DA RISPETTARE PER LO SCONTO SULLA SPESA

Nonostante la mancata indicazione dello sconto concesso nella fattura di acconto, è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo in riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, a condizione che sia dimostrabile che:

  • l’opzione per lo sconto in fattura sia stata concordata contrattualmente;
  • il contratto stabilisca le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • gli importi corrisposti siano tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

 

Per riconciliare i documenti e le somme dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante. Deve inoltre anche figurare l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Inoltre, per dimostrare l’indisponibilità della detrazione in capo al committente, può tornare utile l’integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.