06 Giu circolare n. 13 Per il regime di non imponibilità IVA è obbligatoria l’iscrizione al VIES
Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe gli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, precisando che: i) se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità IVA ex art.41 co. 1 lett. a) e lett. b) del DL 331/93, l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al VIES da parte del cessionario determina l’applicazione dell’IVA in Italia da parte del cedente nazionale; ii) non ricorrono, altresì, i requisiti per qualificare l’operazione come vendita a distanza se i beni non risultano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti: i) persone fisiche non soggetti d’imposta; ii) organismi internazionali e consolari; iii) cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (fatto salvo il particolare caso delle cessioni di beni soggetti ad accisa). Nell’ultima categoria sono ricompresi soltanto: i) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione; ii) i produttori agricoli in regime speciale; iii) i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati; iv) gli enti che non sono soggetti passivi IVA.