22 Mar Circolare n. 13 Proroga Bonus Investimenti e novità del DL Milleproroghe convertito
RIASSUNTO
Il legislatore ha stabilito che il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 (Bonus Investimenti) prenotati entro il 31.12.2022 viene prorogato al 30.09.2023 e che il beneficio spetta nella misura:
- del 40%, fino a 2,5 milioni;
- del 20%, fino a 10 milioni;
- del 10%, fino a 20 milioni.
Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche alle scadenze del “bonus investimenti” con la conversione del DL n. 198 in legge n. 14.
In particolare, il termine previsto per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 è stato prorogato al 30.11.2023, con l’applicazione delle predette aliquote.
Allo stesso modo, il termine lungo previsto per gli investimenti in beni ordinari prenotati entro il 31.12.2022 è stato prorogato al 30.11.2023. Vi è predisposta l’opzione di usufruire del credito nella misura del 6%.
Tuttavia, la misura viene ridotta al 6% per le prenotazioni dal 01.01.2022 al 31.12.2022, senza possibilità di ulteriori proroghe.
Infine, con l’articolo 21 del DL n. 50 del 17.05.2022, sono state introdotte alcune modifiche al “bonus investimenti 4.0”.
In particolar modo si considera l’aumento dell’aliquota dal 20 al 50% per gli investimenti effettuati nel 2022, ridotta successivamente di nuovo al 20%.
PREMESSA
Il legislatore ha introdotto nuove norme per i beni immateriali attraverso l’articolo 1, comma 423, della legge n. 197 del 29.12.2022, stabilendo un prolungamento del termine per completare gli investimenti avviati nel corso del 2022.
Il termine iniziale del 30.06.2023 è stato prorogato prima al 30.09.2023 e successivamente al 30.11.2023. Tale termine è previsto dalla conversione in legge n. 14 del 24.02.2023 del DL n. 198 del 29.12.2022.
Per gli investimenti effettuati, i benefici vanno dal 40% al 20% o al 10% in base all’importo dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro, 10 milioni di euro o 20 milioni di euro, rispettivamente.
Le aliquote del 20%, del 10% e del 5% si applicano agli investimenti per le risorse del 2023.
Nel merito del Bonus investimenti, è opportuno ricordare che la Legge di Bilancio 2022 ha comportato alcune modifiche alle disposizioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Si fa particolare riferimento a quelli appartenenti alle tecnologie 4.0, estendendo il termine di applicazione del beneficio, mentre le disposizioni relative agli altri beni strumentali sono rimaste invariate.
Successivamente, il legislatore ha introdotto una proroga del beneficio, applicabile solo agli investimenti in beni materiali riferiti a progetti di transizione ecologica.
I progetti di cui sopra si rifanno a una soglia che eccede i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro, concedendo ai contribuenti un beneficio pari al 5%.
NORMATIVA DEL BONUS INVESTIMENTI
Secondo la legge n. 178/2020 all’articolo 1, comma 1051, le imprese residenti in Italia che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali per strutture produttive localizzate nel territorio nazionale dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Esse possono ottenere un credito d’imposta alle condizioni e alle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione ai diversi tipi di beni agevolabili.
Per il Bonus investimenti, le imprese residenti in Italia che investono in nuovi beni strumentali per le strutture produttive localizzate nel territorio nazionale possono beneficiare di un credito d’imposta. Tutto ciò in conformità alla legge n. 178/2020, articolo 1 comma 1051.
Il periodo agevolato va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre deve essere stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
I dettagli sul credito d’imposta sono specificati nei commi da 1052 a 1058 in base ai diversi tipi di beni agevolabili.
La legge n. 197/2022, attraverso l’articolo 1, comma 423, ha modificato il termine stabilito dal comma 1057 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, portandolo al 30 settembre 2023.
Successivamente, il DL n. 197/2022 è stato convertito nella legge n. 14/2023, prorogando ulteriormente il termine al 30 novembre 2023, insieme al termine previsto dal comma 1055.
AMBITO APPLICATIVO DEL BONUS INVESTIMENTI
L’incentivo è disponibile per tutte le imprese residenti in Italia che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali per strutture produttive localizzate.
Tuttavia, per ottenere il credito d’imposta, l’ordine deve essere accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e deve essere stato effettuato un pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
L’entità del credito d’imposta è stabilita in relazione ai diversi tipi di beni agevolabili.
Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali previste dalla legge non possono usufruire del credito d’imposta.
Lo stesso vale per le imprese che sono state destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Infine, anche le imprese che sono ammesse al credito d’imposta devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali normative sono applicabili al loro settore e devono adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
BENEFICIO PER BONUS INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 4.0
Per l’ottenimento del Bonus investimenti, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 possono beneficiare di un credito d’imposta.
Quest’ultimo è valevole dal 16 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 o entro il 31 dicembre 2022.
La condizione è che l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- al 50% del costo degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino a un limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
L’articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 4/2022 ha recentemente introdotto una novità.
Essa specifica che per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro, destinati a raggiungere obiettivi di transizione ecologica individuati tramite apposito decreto ministeriale.
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 5%, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Le imprese che investono in beni indicati nell’allegato B della legge 232/2016 possono ottenere un credito d’imposta del 20% del costo, fino ad un massimo di 1 milione di euro.
La condizione che l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati effettuati pagamenti di acconto entro il 31 dicembre 2023, o entro il 30 giugno 2024.
Inoltre, le spese per servizi di cloud computing correlati all’utilizzo dei beni sono considerate agevolabili per la quota imputabile per competenza.
Tuttavia, il DL n. 50/2022 ha modificato questa disposizione, aumentando l’aliquota del credito d’imposta al 50% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La condizione è che l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati effettuati pagamenti di acconto entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre, per gli investimenti effettuati nel 2024, l’aliquota del credito d’imposta viene ridotta al 15%, mentre per gli investimenti del 2025 viene ulteriormente ridotta al 10%.
Tuttavia, l’aliquota agevolata può essere applicata fino al 30 giugno 2026.
BENEFICIO PER BONUS INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE NON 4.0
Il DL n. 198/2022 ha esteso il periodo di benefici per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.
Le imprese che effettuano investimenti in questi beni, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e 1 milione di euro rispettivamente.
Esse possono usufruire di un credito d’imposta del 10% del costo se effettuati entro il 31 dicembre 2021 o entro il 31 dicembre 2022.
Anche in questo caso la condizione è che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è elevata al 15%.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura del credito d’imposta è ridotta al 6%.
Se gli investimenti vengono effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.