12 Gen Circolare n. 2 Seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023
SECONDA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: RIASSUNTO
Con questa comunicazione chiariamo le principali informazioni della seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023, ossia la legge n. 197 del 29.12.2022.
Tra le nuove disposizioni, vorremmo evidenziare le seguenti:
- Viene introdotta una nuova esenzione IMU per gli immobili occupati in caso di denuncia all’autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria.
- È prevista una procedura di “ravvedimento speciale” che consente ai contribuenti di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Vi è inoltre prevista una riduzione delle sanzioni e la possibilità di effettuare il ravvedimento in modo rateale.
- Viene prevista una sanatoria per gli errori formali con il versamento di una somma di euro 200 per tutte le irregolarità sanate.
- È prevista una procedura di definizione degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021. Il pagamento avviene con sanzioni ridotte del 3%.
- Sono state introdotte altre misure di definizione, tra cui la definizione degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento e per la regolarizzazione degli omessi versamenti.
- È prevista una nuova rottamazione dei carichi derivanti dai ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi addebito INPS consegnati tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022.
- È previsto lo stralcio automatico dei ruoli dal 01.01.2000 al 31.12.2015 di importo residuo fino a 1.000 euro.
- Viene innalzato il limite al denaro contante a 4.999,99 euro.
SECONDA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: PREMESSA
Oggi prendiamo in esame la seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023. Sono infatti introdotte diverse novità in ambito fiscale, tra cui incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati, e altro ancora.
In particolare, per quanto riguarda i carichi, viene introdotta una nuova procedura automatica per cancellare le cartelle di pagamento di valore residuo fino a 1.000 euro. Vi è poi un’altra procedura per la cancellazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi e di addebito INPS.
Inoltre, sono state proposte diverse soluzioni di sanatoria e definizioni agevolate, dall’adesione agli avvisi bonari fino alla rinuncia al procedimento dinanzi alla Cassazione.
Per quanto riguarda l’IMU, è stata introdotta una nuova esenzione per i proprietari di immobili non utilizzabili o disponibili a causa di occupazioni. È anche prorogata l’esenzione per gli immobili distrutti o inagibili a causa del sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino al 31 dicembre 2023.
In merito all’utilizzo del denaro contante, è stato introdotto un limite più alto per i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi (da 1.999,99 a 4.999,99 euro). Rimane dunque confermato l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte e strumenti elettronici.
Di seguito, verranno illustrate le principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023.
NUOVI ELEMENTI SUI REGIMI SEMPLIFICATI E SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI
La Legge 197/2022, all’articolo 1 comma 222, prevede l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali e delle agenzie fiscali. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.
L’Agente della Riscossione ha tempo fino al 31 marzo 2023 per procedere all’annullamento, ma gli effetti dell’annullamento avranno luogo dall’1 gennaio 2023.
La norma si riferisce solo ai debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi non sono inclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori e quelli affidati ai concessionari locali.
Sono esclusi dall’annullamento automatico i debiti per aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie.
L’annullamento automatico riguarda solo i debiti che risultano non pagati entro il 31 marzo 2023. Questo è basato sulla data di consegna del ruolo, non sulla data di notifica della cartella di pagamento.
L’importo del debito residuo all’1 gennaio 2023, fino a 1.000 euro, deve essere determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Gli enti creditori possono scegliere di non applicare l’annullamento automatico con un provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.
SGRAVIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il contribuente che presenta una domanda entro il 30 aprile 2023, potrà beneficiare dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi e degli interessi di mora.
Il carico potrà essere pagato in 18 rate, con la prima scadenza il 31 luglio 2023 e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
In alternativa, il contribuente potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023.
La presenza di un contenzioso non impedisce l’annullamento, ma il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi al debito in questione.
SECONDA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023: DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione che non sono impugnati possono essere definiti in acquiescenza. Ciò è valido ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni.
Per definire in acquiescenza, è necessario effettuare il pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo.
Tuttavia, l’ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo.
Questa definizione in acquiescenza si applica a tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP.
ACQUIESCENZA PER GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Per gli avvisi di liquidazione, invece, l’acquiescenza si applica solo ai casi previsti dall’articolo 15 del DLgs. 218/97.
Gli atti di accertamento e di liquidazione che rientrano nell’ambito di applicazione della definizione sono i seguenti:
- gli atti non impugnati e impugnabili all’1.1.2023;
- gli atti notificati sino al 31.3.2023.
Per essere considerati ancora impugnabili all’1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso non deve essere ancora scaduto a tale data. Tuttavia, se il ricorso viene notificato, l’acquiescenza non è più possibile.
Non è possibile usufruire della sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 546/92. Infatti, trattasi pur sempre di un’acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del DLgs. 218/97, che richiede la rinuncia non solo al ricorso ma anche alla domanda di adesione.
L’articolo 2 comma 5 del DLgs. 218/97 prevede che l’adesione ha effetto anche sui contributi previdenziali. La base imponibile deve però essere la stessa delle imposte sui redditi, come i contributi INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti.
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso.
SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI E DEGLI AVVISI DI RECUPERO
Fino al 31 ottobre 2022 è possibile sanare gli errori formali commessi pagando una somma di 200 euro per ogni violazione commessa in ogni periodo d’imposta.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023 o entro il 31 marzo 2024 se si sceglie di rateizzare l’importo.
La sanatoria riguarda solo le irregolarità e le infrazioni che non influiscono sulla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Non è possibile regolarizzare le dichiarazioni necessarie per l’emersione di attività patrimoniali e finanziarie richieste nel quadro RW.
Per quanto riguarda gli atti di recupero le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e non impugnabili.
MESSA IN REGOLA DEI VERSAMENTI OMESSI
Nella seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 viene introdotta la possibilità di regolarizzare il mancato o insufficiente pagamento delle rate.
Per poter usufruire di questa possibilità di regolarizzazione, il contribuente deve aver già superato la data di scadenza per il pagamento della rata o delle rate al 1° gennaio 2023. Egli non deve però ancora aver ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione.
Regolarizzando il pagamento, il contribuente ottiene lo stralcio delle somme relative alle sanzioni e agli interessi che fanno parte del piano di dilazione.
Inoltre, evita la sanzione del 45% e gli effetti della decadenza dalla dilazione.
La regolarizzazione può essere effettuata versando l’importo dovuto entro il 31 marzo 2023, senza sanzioni e interessi.
Il pagamento può essere effettuato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza la possibilità di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97.
Le rate scadono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ogni anno
CONCILIAZIONE AGEVOLATA IN SEDE DI GIUDIZIO
L’articolo 1, comma 206 della legge 197/2022 prevede una procedura di conciliazione rafforzata per i processi in corso al 1 gennaio 2023.
Si tratta di una conciliazione giudiziale ordinaria con alcune particolarità.
Questa procedura alternativa alla definizione delle liti riguarda le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate è coinvolta e che riguardano atti impositivi.
In caso di conciliazione agevolata, le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto e non è rilevante se l’accordo viene stipulato in primo o secondo grado di giudizio.
Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi sono al 3,5% e l’estinzione avviene a spese compensate.
I pagamenti delle somme conciliate devono essere effettuati entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che a sua volta deve essere firmato entro il 30 giugno 2023.
La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.
Tuttavia, non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997.
CONTRASTO ALLE PARTITE IVA FITTIZIE E ALTRE NOVITÀ
La seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 si incentra anche sul rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA. In caso di esito negativo, invita il contribuente a comparire di persona per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività.
Se il contribuente non si presenta o i riscontri sono negativi, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contesta una sanzione di 3.000 euro.
Tuttavia, la partita IVA può essere richiesta in futuro a condizione che sia prestata una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di almeno 50.000 euro della durata di 3 anni dalla data del rilascio.
Inoltre, è stata ampliata la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
Infine, per le liquidazioni automatiche della dichiarazione, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, grazie alla proroga dell’art. 1 co. 158 della L. 197/2022, per i modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020 relativi all’anno 2019, il termine decade il 31 dicembre 2024.
ELEMENTI DI NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI E TRIBUTI LOCALI
Visioniamo ora in forma di elenco la seconda parte delle novità della Legge di Bilancio 2023 in materia di contanti e tributi locali:
- Dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi in Italia viene innalzato a €4.999,99, ma l’importo minimo per il quale si applicano le sanzioni rimane €1.000.
- Viene introdotta un’ulteriore esenzione dall’IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili o disponibili a causa di occupazioni abusive o violazioni di domicilio.
- Viene prorogata l’esenzione dall’IMU per i fabbricati distrutti o inagibili fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2023.
- Viene istituita una nuova imposta locale autonoma applicabile agli immobili siti nei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 1° gennaio 2023, in luogo dell’IMU.
- Tutti i soggetti che effettuano vendite di prodotti o servizi, compresi quelli professionali, devono accettare pagamenti tramite carte di pagamento, anche per importi inferiori a €30, e sono previsti costi proporzionali alle transazioni elettroniche.
- Viene previsto un contributo straordinario contro il caro bollette da parte delle imprese che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.
- Il contributo straordinario contro il caro bollette previsto per il 2022 è dovuto solo se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica.
- Vengono considerati come aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con una popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- Viene prevista l’esenzione del canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività che hanno sede legale o operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
- Viene prevista una riforma delle accise sui tabacchi, che riguarda la quota specifica e quella ad valorem.