15 Apr circolare n.20 Credito d’imposta per negozi e botteghe solo per chi paga il canone di marzo 2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 65 del D.L. Cura Italia riconosce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Può beneficiare di tale credito d’imposta il locatario: i) titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali (Allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020); ii) intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circ. 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1), ha chiarito che il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi spetta sui canoni di locazione pagati. L’agevolazione ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per cui, in coerenza con tale finalità, il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che sono esclusi dal credito d’imposta in esame gli immobili in categoria catastale D/8 (risposta 3.2).