28 Giu circolare n. 20 Sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare: chiariti i profili contributivi
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con circolare 31.5.2023 n. 49, INPS ha riepilogato la disciplina fiscale e contributiva delle prestazioni di welfare aziendale, anche in caso di sostituzione con premi di risultato. Tra l’altro, l’Istituto afferma che: i) le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile previste dall’art. 52 co. 2 lett. a) e f-quater) del TUIR possono ricadere nella disciplina dell’art. 12 co. 4 lett. f) della L. 153/1969, che prevede che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro; ii) in caso di mancato rispetto di tutte le condizioni previste, i beni e i servizi erogati in sostituzione di un premio o di una partecipazione agli utili concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; iii) nella decontribuzione dei premi di risultato ex art. 55 del DL 50/2017 rientrano anche i premi previsti in esecuzione di contratti collettivi stipulati in data antecedente al decreto, purché integrati o modificati con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori e di nuovo depositati entro 30 giorni.