Circolare n.22: novità sanzioni per ritardato o omesso versamento
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novità sanzioni per ritardato o omesso versamento

Circolare n.22: novità sanzioni per ritardato o omesso versamento

La Circolare n. 22 del 5 novembre 2024 introduce importanti novità riguardo alle sanzioni per il ritardato o mancato versamento delle imposte. Queste modifiche, emanate con il DLgs. 87/2024, sono state create per migliorare la proporzionalità e razionalizzazione delle sanzioni amministrative e penali. Vediamo nel dettaglio le novità apportate.

Premessa

L’art. 13 del DLgs. 471/97 disciplina le sanzioni relative ai versamenti tardivi o omessi. La recente modifica introdotta dal DLgs. 87/2024 ha abbassato la sanzione dal 30% al 25%, con ulteriori riduzioni applicabili nei casi di ravvedimento operoso. Queste modifiche si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

 

1.Ambito applicativo

Le nuove norme si applicano ai tributi iscritti a ruolo e ai versamenti insufficienti o omessi che abbiano scadenza successiva al 1° settembre 2024. Inoltre, le sanzioni sono modulabili in base alla gravità del ritardo, e l’istituto del ravvedimento operoso consente ulteriori riduzioni per i contribuenti che si regolarizzano spontaneamente.

 

2.Versamenti periodici

Il DLgs. 471/97 prevede sanzioni per il mancato o tardivo versamento di imposte periodiche, come l’IVA e le ritenute alla fonte. Con la nuova regolamentazione, la maggiorazione dello 0,4% viene applicata a tutti i versamenti effettuati oltre i termini previsti, come il saldo e gli acconti per l’IRPEF, IRES, e altre imposte.

 

3.Liquidazione automatica e controllo formale

Le modifiche riguardano anche i casi di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, introducendo sanzioni ridotte al 25%, ulteriormente abbattibili attraverso il ravvedimento.

 

4.Sanzioni ridotte per ritardi inferiori a 14 giorni

Nei casi di ritardi contenuti entro 14 giorni, la sanzione viene ridotta fino a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento sprint, applicabile entro i primi 30 giorni, consente ulteriori riduzioni.

 

5.Sanzioni per ritardi inferiori a 90 giorni

Per i ritardi fino a 90 giorni, la sanzione è dimezzata al 12,5%. Anche in questo caso, il ravvedimento operoso consente riduzioni significative.

6.Definizione agevolata e ravvedimento operoso

Le sanzioni derivanti da omessi o ritardati versamenti possono essere oggetto di ravvedimento operoso, che consente al contribuente di regolarizzarsi con una sanzione ridotta.

Scarica il documento completo per ulteriori dettagli e assicurati di rimanere conforme alle normative.