29 Apr circolare n.24 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: estensione all’acquisto di dispositivi di protezione individuale
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by praq8dUguS
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, sono quindi incluse le spese relative a: i) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; ii) l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi; iii) i detergenti mani e i disinfettanti. L’agevolazione trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dall’art. 64 del DL 18/2020. Conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione: i) i soggetti esercenti attività d’impresa (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato); ii) gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata). Il credito d’imposta spetta inoltre: i) nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000,00 euro, per ciascun beneficiario; ii) nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro. Ad ogni modo, si resta in attesa del decreto ministeriale – che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020) – con cui saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa (50 milioni di euro per il 2020).
CIRCOLARE N.24