26 Nov circolare n. 24 imprese familiari e conviventi di fatto: adempimenti di fine anno
Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l’impresa familiare è un’impresa individuale che si caratterizza dalla collaborazione dei familiari dell’imprenditore. Il regime fiscale dell’impresa familiare è regolato dall’art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c.. La citata norma stabilisce che tali redditi siano imputati, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Si rammenta che, i principi generali previsti dall’art. 5 co. 4 del TUIR per l’impresa familiare sono stati estesi anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente (Risoluzione 26.10.2017 n. 134/E). I partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela, affinità o convivenza con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta. Gli effetti fiscali, connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, con decorrenza differenziata a seconda che si tratti: i) di un’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare; ii) di un’impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare; iii) dell’ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore. In caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta e quindi l’imputazione della quota al collaboratore avverrà dall’anno di costituzione. Diversamente, nel caso di costituzione dell’impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale – ovvero nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente – gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.