29 Nov CIRCOLARE N. 27- IMU e TASI: versamento del saldo entro il 17 dicembre 2018
IMU e TASI: versamento del saldo entro il 17 dicembre 2018
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo 17.12.2018 va effettuato il versamento del saldo IMU e TASI 2018, determinato utilizzando aliquota e le detrazioni valide per il 2018 (con eventuale conguaglio della differenza relativa all’aliquota applicata in sede di acconto). Come noto, il presupposto impositivo delle imposte IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili. Ricordiamo che a decorrere dallo scorso 01.01.2016 è stata introdotta un’esenzione TASI a favore delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), oltre ad una riduzione dell’aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un’aliquota d’imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). In materia IMU, sempre dalla stessa data, può trovare applicazione l’esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari. Con riferimento al versamento dell’imposta, infine, si segnala che le imposte IMU e TASI devono essere versate in due rate, la prima delle quali (scaduta il 18.06.2018) liquidata con l’applicazione delle aliquote previste per il 2018 (per il 50%), mentre la seconda a conguaglio dovrà essere versata entro il prossimo 17.12.2018 (applicando le aliquote valide per il 2018). Qualora la delibera comunale non sia stata pubblicata entro lo scorso 28.10.2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste per l’anno precedente. Qualora, invece, le aliquote e le detrazioni non siano state deliberate entro lo scorso 31.03.2018, continuano a trovare applicazione (anche in questo caso) le aliquote dell’anno precedente salvo l’esercizio da parte del comune, del potere di autotutela.