21 Lug circolare n. 27 La richiesta dell’assegno temporaneo per i figli minori
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS è stata data attuazione alla misura dell’assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021 in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88, indicando le modalità per la presentazione della relativa domanda dall’1.7.2021 al 31.12.2021, vale a dire: i) on line, utilizzando il servizio raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto; ii) il Contact Center Integrato; iii) gli Istituti di patronato. La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio. Per la quantificazione della misura occorre far riferimento all’allegato 1 del DL 79/2021, contenente una tabella che prevede una soglia minima (pari a 7.000 euro) e una soglia massima (pari a 50.000 euro) di ISEE e i corrispondenti importi. Oltre la soglia massima non si ha diritto alla misura. La misura è compatibile: i) con il Reddito di cittadinanza; ii) con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e da Enti locali; iii) con le misure indicate all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88.