13 Mag circolare n.28 Definito il regime premiale ISA per l’annualità d’imposta 2019
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 30.4.2020 n. 183037, l’Agenzia delle Entrate ha definito i benefici applicabili ai diversi punteggi di affidabilità fiscale per il 2019. Rispetto al 2018 sono stati sostanzialmente replicati i livelli minimi richiesti, prevedendo però la possibilità di accedere ai benefici anche in presenza di una media calcolata sui risultati del biennio. Ad esempio, è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari ad 8 per il 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, il beneficio relativo all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: i) 50.000,00 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2020; ii) 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2019; iii) 20.000,00 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2019. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. In merito alla soglia critica, va osservato come, rispetto al periodo 2018, il nuovo provvedimento confermi, per il periodo 2019, il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9, ma introduca un’ulteriore modalità di calcolo, alternativa all’attribuzione del punteggio in applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, rappresentata dalla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti in applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Il citato provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n.183037 dispone, inoltre, che, per il periodo d’imposta 2019, possono fruire del beneficio dell’esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica (art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017): i) i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019; ii) i contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.