20 Dic CIRCOLARE N.29- Compensi amministratori e adempimenti di fine anno
Compensi amministratori e adempimenti di fine anno
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 95, co. 5, del Tuir, dispone che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario che la società proceda a saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta, con possibilità di applicare, in deroga al generale principio fiscale della competenza, il criterio della cassa “allargata” (con inclusione, quindi, dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo), ma solo nel caso in cui il compenso percepito dall’amministratore costituisca per quest’ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Secondo il richiamato principio di cassa allargato, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio, sono deducibili dall’ente erogante nel periodo di imposta precedente. Tuttavia, per poter applicare il criterio di cassa allargato, è necessario distinguere se l’amministratore percepisce i compensi in qualità di: i) professionista nell’esercizio dell’attività propria e quindi il compenso costituisce di reddito di lavoro autonomo (si confronti al riguardo la circ. min. n. 50/E del 12 giugno 2002, punto 7.1); ii) altra qualifica professionale e quindi il compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Tale distinzione è sostanziale in quanto il criterio di cassa allargata vale solo per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista. Di conseguenza: i) in caso di amministratore NON professionista, vale la regola secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2019, sono deducibili dall’ente erogante nel periodo di imposta precedente (2018), in ossequio al principio di cassa allargato; ii) in caso di Amministratore professionista (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2018.