Circolare N.40 Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 euro
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IRAP | Annullamento automatico dei ruoli

Circolare N.40 Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 euro

L’art 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) ha previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010. Più nello specifico, sono annullati tutti i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro.

Questa agevolazione è riservata ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Si tratta di un requisito che viene verificato dall’Agenzia delle Entrate, considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.

Non è necessario fare richiesta dell’annullamento: è stato effettuato automaticamente entro il 31 ottobre 2021 dopo un confronto tra gli Agenti della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate. Questa norma, infatti, riguarda solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ed a Riscossione Sicilia S.p.A. Sono escluse dalla norma: 

  • i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (ad esempio, dai Comuni);
  • i debiti affidati ai concessionari locali iscritti all’albo.

Le somme pagate prima dell’annullamento non vengono rimborsate.

taglio IRAP 2022 | Annullamento automatico dei ruoli

Annullamento automatico dei ruoli esattoriali: a quali debiti si applica?

Innanzitutto, il limite di 5.000 euro va calcolato in relazione agli importi dei singoli debiti, esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. Questi ultimi sono infatti somme che l’Agente di Riscossione riscuote per la sua attività, dovuti solo se il pagamento non viene effettuato entro 60 giorni: si tratta quindi di importi estranei al debito in sé.

Rientrano in questo annullamento automatico dei ruoli tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria (imposte certe e di ammontare determinato) o contributiva (accumulo di ritardi nel versamento dei richiesti contributi previdenziali).

Dato che la norma parla di debito residuo, rientrano anche quei debiti che originariamente avevano un importo maggiore ma che al 23.03.2021 rientrano nel limite di 5.000 euro (ad esempio se ci sono stati precedentemente sgravi da sentenze).

Il nuovo saldo e stralcio si applica anche a cartelle di importo superiore a 5.000 euro, ciò che conta è che i singoli importi siano inferiori a questa soglia massima fissata dal Decreto Sostegni.

Debiti oggetto di “rottamazione dei ruoli” o del “saldo e stralcio”

Nell’annullamento automatico sono compresi i debiti oggetto della cosiddetta “rottamazione dei ruoli esattoriali” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del cosiddetto “saldo e stralcio” dell’art. 1 della L. 145/2018.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali sono i debiti delle rottamazioni o del saldo e stralcio che possono essere interessati dall’annullamento automatico.

Sono, invece, esclusi dall’annullamento automatico: 

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali, ovvero i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero
  • l’IVA riscossa all’importazione.
Annullamento automatico dei ruoli

Annullamento automatico dei ruoli: i requisiti

Come abbiamo detto, la rottamazione dei ruoli esattoriali è circoscritto ai soggetti che, nel periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell’annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili. Sembra che non debbano essere presi in considerazione:

  • i redditi assoggettati a tassazione separata;
  • i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva;
  • i redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;
  • i redditi esenti.

Rimaniamo però in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali.

 A questo proposito, ricordiamo che in caso di obbligazione solidale (ovvero quando più soggetti sono tenuti al pagamento del debito), se anche uno solo dei due ha conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito superiore a 30.000 euro, l’annullamento non si verifica.

Rottamazione dei ruoli esattoriali: la procedura

Per usufruire dell’annullamento dei ruoli del Decreto Sostegni non è necessario fare nulla. La procedura è automatica ed è articolata nelle seguenti fasi:

  1. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000 euro;
  2. l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000 euro;
  3. Il 31.10.2021 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale.

Infine, per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000 euro è prevista una sospensione della riscossione fino al 31.10.2021. Sembra potersi affermare che questa sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di annullamento automatico, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000 euro, a prescindere dal requisito reddituale.