circolare n. 43 Regime forfetario: per l'emissione della fattura di applicano i termini ordinari - Studio Mocarelli
20000
post-template-default,single,single-post,postid-20000,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18556

circolare n. 43 Regime forfetario: per l’emissione della fattura di applicano i termini ordinari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’articolo 18 del DL bn. 36/2022 il legislatore ha soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti minimi/forfetari e dei soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91. A decorrere dal 01.07.2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica interessa anche i predetti soggetti qualora abbiano raggiunto una soglia di ricavi o compensi nel 2021 (ragguagliati ad anno) superiore a 25.000 euro. A decorrere dal 01.01.2024 l’utilizzo della fattura elettronica, invece, è generalizzato a prescindere dal superamento o meno della soglia di ricavi o compensi. Viene in ogni caso previsto un periodo transitorio dal 01.07.2022 fino al 30.09.2022 nel’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni. A decorrere dallo scorso 01.10.2022, il termine di emissione applicabile è quello ordinario di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Pertanto, a titolo esemplificativo: i) se l’operazione è stata effettuata il 30.09.2022, il termine per l’emissione coincide con il 31.10.2022; ii) se l’operazione è stata effettuata il 01.10.2022, il termine trova applicazione il termine di 12 giorni. Con riferimento all’esterometro si segnala che a decorrere dal 01.01.2022 in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero vanno trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Considerato che, a decorrere dal 01.07.2022 i minimi/forfetari ed i soggetti forfetari sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti (nel caso di superamento della soglia). Inoltre, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.

CIRCOLARE N. 43