26 Nov circolare n. 46 Il compenso incassato dal professionista “minimo” dopo la cessazione dell’attività è tassato come reddito diverso
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con risposta interpello 2.9.2020 n. 299, l’Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento ai fini reddituali del compenso fatturato dal professionista durante il regime di vantaggio (ex DL 98/2011), ma incassato successivamente alla chiusura della partita IVA. Atteso che, nel caso specifico oggetto di interpello, non è possibile riscontrare la sussistenza, al momento dell’incasso del compenso, dei presupposti tipici dell’esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, così come definiti nell’art.53 co. 1 del TUIR, l’Agenzia propende per dichiarare tale compenso come reddito diverso (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR), indicandolo nel quadro RL (rigo RL15 – redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale) del modello REDDITI PF. È giusto il caso di ricordare, però, che in merito alla determinazione del reddito in caso di cessazione dell’attività in presenza di ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 5.1) aveva specificato che il contribuente soggetto al regime di vantaggio che intenda cessare l’attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti: i) è tenuto ad adempiere gli obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM del modello REDDITI PF; ii) non può chiudere la partita IVA. In alternativa, in ragione delle modeste dimensioni dell’attività soggetta a tale regime, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria, in deroga, quindi, al principio di cassa. Analoga impostazione è stata assunta nell’ambito del regime forfetario con la circ. 4.4.2016 n. 10 (§ 4.3.5).