Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata 2023
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Incremento limiti dei ricavi | Regime contabilità semplificata

Circolare n. 5 Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata nella Legge di Bilancio 2023

 

RIASSUNTO

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto un incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata per le imprese, come stabilito nell’articolo 18 del DPR 600/73.

Dal 2023, questo regime si applica “naturalmente” se i ricavi, come definiti negli articoli 57 e 85 del TUIR, non superano i seguenti importi:

  • 500.000 euro per le imprese che prestano servizi (limite precedente di 400.000,00 euro);
  • 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività (limite precedente di 700.000,00 euro).

Questi limiti devono essere calcolati in base ai ricavi che sono stati “percepiti in un intero anno”.

In alternativa si considerano i ricavi che si presumono essere stati percepiti per i soggetti che iniziano l’attività.

Il criterio “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico” viene utilizzato solo in caso di passaggio dal regime di contabilità ordinario a quello semplificato.

In tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.

Questa modifica non ha alcun impatto sui professionisti, che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata.

Questo avviene indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (articolo 3, comma 2 del DPR 695/96).

La modifica dei limiti sopra citati è entrata in vigore l’1.1.2023 e si applica anche ai limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA, come stabilito dal DPR 14.10.99 n. 542.

 

INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: PREMESSA

 

L’articolo 1 comma 276 della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone un incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata che le imprese possono avere.

Tutto ciò è stabilito dall’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Non ci sono altre modifiche per quanto riguarda gli obblighi contabili e la determinazione del reddito d’impresa, come previsto dall’articolo 66 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Questa modifica non influisce sui professionisti che scelgono “naturalmente” di utilizzare il regime di contabilità semplificata.

Questo si verifica indipendentemente dall’importo dei compensi ricevuti (come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996).

 

AMBITO SOGGETTIVO E INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

 

Il regime di contabilità semplificata si applica a diverse categorie di soggetti, tra cui:

  • le imprese individuali  le società di persone (SNC, SAS e soggetti equiparati);
  • gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale in modo non prevalente;
  • i trust che esercitano attività commerciale in modo non prevalente.

Per questi soggetti, il regime di contabilità semplificata rappresenta l’opzione naturale se i ricavi, come definiti dall’articolo 57 e 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non superano determinati limiti.

Nel caso di prestazioni di servizi, il limite è di €500.000,00 mentre per altre attività il limite è di €800.000,00.

Per calcolare i ricavi, si considerano quelli “percepiti in un intero anno” (o quelli presumibilmente percepiti per i soggetti che iniziano l’attività, con adeguamento annuale).

In alternativa si considerano quelli “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”.

Quest’ultimo criterio si applica solo in caso di transizione dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato.

In tutti gli altri casi i ricavi si considerano in base al principio di cassa.

Regime contabilità semplificata | Incremento dei limiti di ricavi

 

ENTRATA IN VIGORE DELL’INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

 

La modifica dell’incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata è diventata effettiva dal 1.1.2023.

Pertanto, per determinare il regime contabile “naturale” applicabile nell’anno 2023, le imprese devono considerare se, nell’anno precedente 2022, hanno superato o meno i limiti di ricavi di 500.000,00 o 800.000,00 euro.

Solo se nel 2022 hanno percepito o conseguito ricavi non superiori alle nuove soglie, possono usufruire del regime contabile semplificato nel 2023.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80/E ha fornito chiarimenti in merito a precedenti adeguamenti delle soglie.

 

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL’IVA

 

La modifica apporterà cambiamenti anche ai limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA, come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Secondo l’articolo 14 comma 11 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono gli stessi di quelli previsti per il regime di contabilità semplificata.

Questa disposizione è stata introdotta per risolvere il disallineamento tra la disciplina IVA e quella per le imposte dirette generata dall’articolo 7 comma 2 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

Questo DL ha infatti aumentato i limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata modificando solo l’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, ma non l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 542/99.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2012 n. 15, questa disposizione ha allineato i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA con quelli previsti per le imposte dirette.

Tuttavia, resta ferma la regola che il parametro di riferimento per l’IVA non è il fatturato, ma il volume d’affari.

Pertanto, a partire dal 2023, la possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente sarà concessa a:

  • soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000,00 euro per le imprese che forniscono servizi e agli esercenti arti o professioni.
  • per le imprese che svolgono altre attività a 800.000 euro.