30 Gen circolare n. 5 Novità versamento ritenute negli appalti
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: i) per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; ii) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; iii) mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. In relazione al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, fra i vari chiarimenti forniti in occasione delle risposte al Videoforum di Italia Oggi del 13.1.2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come il limite di 200.000,00 euro debba essere inteso con riferimento ad ogni singola impresa. Pertanto, qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, tale limite deve essere riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti. Laddove la somma dei contratti risulti superiore alla soglia di 200.000,00 euro annui, le nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.