01 Feb circolare n. 8 Imprenditori e professionisti individuali: niente Irap dal 2022
A partire dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non sarà più dovuta dalle persone fisiche che esercitano:
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Prima del 2022, risultano già esclusi i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
- sono in regime forfetario di quello di vantaggio;
- sono privi di autonoma organizzazione (e per i medici convenzionati con strutture ospedaliere), in linea con quanto nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti erano invece soggette ad IRAP nel 2021, nel 2022 dovranno ancora:
- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).
Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Effetti della modifica normativa sui contenziosi in corso
La modifica normativa non determina l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice.
Taglio IRAP 2022: chi ne è escluso
Restano invece soggetti ad IRAP 2022 gli altri contribuenti che già ora versano l’imposta, come:
- società di capitali
- società di persone
- enti commerciali e non commerciali
- studi associati
- associazioni tra professionisti.
Dunque, in assenza di specifiche previsioni legislative, gli studi associati e le associazioni professionali continueranno ad essere soggetti all’IRAP anche nel 2022.
L’esclusione dall’IRAP ex lege per le attività d’impresa e lavoro autonomo esercitate da persone fisiche potrebbe indurre i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l’attività individualmente.
Sul piano civilistico la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, naturalmente a condizione che nel termine di sei mesi la stessa non sia ricostituita.
Sempre con riferimento all’ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci e della “trasformazione” in impresa individuale, la circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2008 n. 13 (§ 1.10) ha affermato che la continuità oggettiva dell’attività d’impresa – pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la persona fisica che prosegue l’attività – determina la sostanziale «neutralità fiscale» dell’operazione di «trasformazione».
Tale impostazione dovrebbe valere anche con riferimento allo scioglimento dello studio associato e alla prosecuzione dell’attività professionale in forma individuale da parte dei singoli associati, dal momento che l’attività professionale stessa non viene a cessare e resta invariato il valore fiscale dei relativi beni.
Se hai dubbi sull’abolizione IRAP 2022, puoi contattare lo studio per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.