Circolare nr.11-2016 - Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2016 ma non per tutti - Studio Mocarelli
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Circolare nr.11-2016 – Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2016 ma non per tutti

Predisposta la proroga dei termini per i versamenti di Unico 2016 ma non per tutti i contribuenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata predisposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 in scadenza oggi 16.06.2016. La proroga non è prevista per tutti ma solo per i contribuenti interessati dagli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro) a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità, ivi compresi i contribuenti minimi (e contribuenti forfettari) se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi. Per tali contribuenti sono differiti, pertanto, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016. Quindi, non solo IRPEF e IRES, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). I versamenti dovranno essere effettuati entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione oppure dal 7 luglio al 22 agosto (poiché il 20 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti “estranei” agli studi di settore (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) sono esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari: i) 16.06.2016, senza maggiorazione di interessi; ii) 18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio: i) delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; ii) dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore; iii) dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri; iv) degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

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