06 Lug Circolare nr.13-2016 – Rateazione e decadenza: la gestione dei debiti contributivi
La gestione dei debiti contributivi
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS ha fornito alcune precisazioni relativamente alla gestione ed alla rateazione dei debiti con l’Istituto. Con riferimento ai debiti contributivi si deve precisare che la rateizzazione riguarda le somme che non hanno ancora formato un avviso di addebito da parte dell’INPS e tutte le somme che, seppure affidate agli Uffici Legali dell’Istituto, non sono state affidate all’agente per la riscossione. Un primo chiarimento fornito dall’Istituto riguarda l’entità delle somme per vuole accedere al piano: il debitore dovrà infatti proporre una sola domanda per l’intero importo a debito (comprese sanzioni). In caso contrario (ovvero di istanza proposta su un importo parziale) l’INPS risponderà con un provvedimento di reiezione. Con riferimento alla decadenza dal piano, si deve segnalare che il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) comporta l’immediata decadenza dalla rateazione, con effetti anche con la certificazione di regolarità contributiva (DURC). Nell’ipotesi di mancato pagamento parziale delle rate, si precisa che: i) il mancato pagamento della prima rata o delle rate già scadute comporta decadenza dal piano di rateazione; ii) il mancato pagamento parziale di una rata successiva alla prima comporta il pagamento delle sanzioni civili previste dall’ordinamento. Con riferimento all’attivazione di una dilazione mentre è in corso una precedente dilazione per debiti contributivi, l’INPS ha chiarito che non è possibile attivare un secondo piano di rateazione, ma è concessa la possibilità di estinguere anticipatamente la “prima dilazione” che costituisce circostanza ostativa per il secondo piano.