Spesometro semestrale in scadenza il 28 settembre 2017
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CIRCOLARE NR. 22-2017 – Spesometro semestrale in scadenza il 28 settembre 2017

Spesometro semestrale in scadenza il prossimo 28 settembre 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l’art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, con conseguente abolizione del c.d. spesometro annuale. Questo nuovo adempimento deve essere assolto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9. Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione assume cadenza semestrale, così come stabilito dal D.L. 244/2016. Con comunicato stampa dell’1.9.2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, è stato posticipato al 28 settembre 2017, in luogo del termine ordinario del 16 settembre.  Con il recente avviso pubblicato il 12.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che i medici e gli altri soggetti di cui all’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) non sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro il 28.9.2017, i dati che sono già oggetto di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” (TS). Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, l’Agenzia eviterà, comunque, la duplicazione delle informazioni. È stato altresì chiarito che anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei termini normativamente previsti per l’adempimento, ma limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. Resta ferma la possibilità, per gli stessi soggetti, di inviare i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data.

 

 

Circolare nr. 22-2017