Circolare nr.6/2016 - Detraibilità delle spese mediche
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Circolare nr.6/2016 – Detraibilità delle spese mediche: escluse le spese sostenute per il pedagogista

Esclusione delle spese sostenute per il pedagogista

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., dispone che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede Euro 129,11”. La norma specifica che dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili (spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere), relative a: i) spese mediche generiche e acquisto di farmaci, anche omeopatici; ii) prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, e spese per l’assistenza specifica; iii) prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze; iv) acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie; v) spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. La norma in commento è stata oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, l’ultimo dei quali avvenuto con la C.M. n. 3 pubblicata in data 2 marzo 2016. Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare che: i) la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l’educatore professionale, la mesoterapia e l’ozonoterapia; ii) non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.

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