CIRCOLARE N. 11- Nuovi termini per l’emissione delle fatture elettroniche: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Studio Mocarelli
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CIRCOLARE N. 11- Nuovi termini per l’emissione delle fatture elettroniche: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 11 del D.L. n. 119/2018, modificando l’art. 21 del DPR 633/1972, ha previsto, per tutte le fatture emesse dall’1.7.2019: i) l’obbligo di riportare nel documento la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura(art. 21, co. 2 lett. g-bis del DPR 633/1972); ii) la possibilità di emettere la fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI, entro dieci giorni (termine che potrebbe essere incrementato a dodici giorni dal DL 34/2019, c.d. DL “crescita”, in corso di conversione in legge) dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972 (art. 6, co. 4, primo periodo, del DPR 633/1972). Con la circolare 14/E/2019 dello scorso 17.6.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi termini previsti per l’emissione di una fattura immediata non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72.  Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, “quella dell’ultima operazione”. Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell’operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l’Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l’annotazione del documento, atteso che l’art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione“.

 

Circolare nr 11 2019