01 Lug CIRCOLARE N. 12- Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): novità del “decreto crescita”
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l’art. 12-quinquies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), inserito in sede di conversione, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA: i) che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019; ii) a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro. Possono beneficiare della proroga anche: i) i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo d’imposta (soggetti “non solari”): ii) i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. La proroga dovrebbe estendersi anche: i) ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro; ii) ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Nel prosieguo della presente New vengono analizzati: i) i contribuenti che possono beneficiare della proroga; ii) i versamenti che rientrano nella proroga; iii) i termini di versamento in caso di opzione per la rateizzazione.